Art. 23.
                     Presentazione dei progetti
 
   1.  I  soggetti che intendono realizzare o modificare impianti per
lo smaltimento dei rifiuti urbani, per lo stoccaggio provvisorio  per
conto  terzi  e  per  la  innocuizzazione ed eliminazione dei rifiuti
speciali anche tossici e nocivi, devono, preventivamente,  presentare
alla provincia, competente per territorio, il progetto delle opere da
realizzare, richiedendone l'approvazione.
   2.  I  progetti presentati devono comprendere tutti gli elaborati:
relazioni, piante,  disegni,  particolari  costruttivi  necessari  ad
individuare  l'area oggetto dell'intervento e a descrivere, a livello
funzionale ed esecutivo, le opere che  si  intendono  realizzare,  le
caratteristiche  urbanistiche  ed  ambientali del sito in cui esse si
collocano e i presidi previsti per limitare l'impatto sugli  ambienti
circostanti.
   3.  I  progetti devono essere firmati da uno o piu' professionisti
abilitati che possiedono i  requisiti  professionali  previsti  dalle
vigenti leggi in relazione alle diverse categorie di opere.
   4.  I  progetti  degli  impianti  di  stoccaggio definitivo devono
includere il piano di recupero dell'area e una dichiarazione  con  la
quale il soggetto richiedente si impegna ad eseguirlo nei tempi e con
le modifiche eventualmente apportate in sede di approvazione.