Art. 24. Approvazione dei progetti 1. La provincia, entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, approva i progetti degli impianti di cui all'art. 23, previa istruttoria della conferenza provinciale. Il termine di centottanta giorni e' sospeso per l'espletamento, ove prescritto, della valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dal D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 460 nonche' dalla legislazione comunitaria, con particolare riferimento alla direttiva 85/337 CEE, e dalla legislazione regionale in materia. 2. Nell'ambito del procedimento di approvazione di un progetto, la provincia, qualora lo ritenga opportuno e compatibilmente con quanto previsto nel proprio statuto, anche a fronte di espressa richiesta di soggeti pubblici o privati, titolari di interessi collettivi o diffusi, puo' promuovere audizioni pubbliche ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 15 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32. 3. L'approvazione del progetto comporta a tutti gli effetti la localizzazione dell'impianto secondo i dati cartografici risultanti dagli atti progettuali e produce gli effetti di cui al comma 2, art. 3-bis della legge 29 ottobre 1987, n. 441. 4. L'atto di approvazione fissa il termine entro cui i lavori di realizzazione devono essere iniziati e quello entro cui l'impianto deve essere terminato.