Art. 24.
                      Approvazione dei progetti
 
   1.   La   provincia,   entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
ricevimento della domanda, approva i progetti degli impianti  di  cui
all'art.  23,  previa  istruttoria  della  conferenza provinciale. Il
termine di centottanta giorni  e'  sospeso  per  l'espletamento,  ove
prescritto,  della  valutazione di impatto ambientale, secondo quanto
previsto dall'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dal  D.P.C.M.
10  agosto  1988,  n.  377, come integrato dal decreto del Presidente
della  Repubblica  5  ottobre 1991, n. 460 nonche' dalla legislazione
comunitaria, con particolare riferimento alla direttiva 85/337 CEE, e
dalla legislazione regionale in materia.
   2. Nell'ambito del procedimento di approvazione di un progetto, la
provincia, qualora lo ritenga opportuno e compatibilmente con  quanto
previsto nel proprio statuto, anche a fronte di espressa richiesta di
soggeti  pubblici  o  privati,  titolari  di  interessi  collettivi o
diffusi, puo' promuovere audizioni  pubbliche  ai  sensi  e  con  gli
effetti di cui all'art. 15 della legge regionale 6 settembre 1993, n.
32.
   3.  L'approvazione  del  progetto  comporta a tutti gli effetti la
localizzazione dell'impianto secondo i dati  cartografici  risultanti
dagli  atti progettuali e produce gli effetti di cui al comma 2, art.
3-bis della legge 29 ottobre 1987, n. 441.
   4. L'atto di approvazione fissa il termine entro cui i  lavori  di
realizzazione  devono  essere  iniziati e quello entro cui l'impianto
deve essere terminato.