Art. 25. Procedimento di rilascio dell'autorizzazione 1. Le domande di autorizzazione per lo svolgimento delle attivita' di smaltimento dei rifiuti devono contenere: a) il riferimento all'atto di approvazione del progetto degli impianti utilizzati, nei casi previsti dall'art. 23; b) la documentazione necessaria per accertare che il richiedente possieda i requisiti previsti dalle normative vigenti. 2. Le province effettuano sulle domande un'istruttoria diretta a verificare la compatibilita' delle attivita' oggetto della richiesta di autorizzazione con le normative nazionali e regionali vigenti, e la rispondenza tra lo stato degli impianti, di cui e' previsto l'utilizzo, e l'attivita' autorizzata. 3. Le province rilasciano l'autorizzazione entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, sentito il parere dell'ente cui competono le funzioni tecniche di controllo ambientale. Nel caso in cui il richiedente intenda rivolgersi ad un'utenza interregionale, ai sensi dell'art. 2, la provincia richiede al riguardo un parere alla Regione. Tale parere ha carattere vincolante ed e' espresso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 4. Le province, nel caso di attivita' di modesta rilevanza, possono provvedere contestualmente all'approvazione degli impianti e all'autorizzazione dell'attivita'. 5. Le spese occorrenti per effettuare gli accertamenti necessari per l'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione sono a carico del richiedente. L'importo di tali spese e' determinato sulla base di una direttiva della Regione e viene versato alla provincia al momento della presentazione della domanda.