Art. 25.
            Procedimento di rilascio dell'autorizzazione
 
   1. Le domande di autorizzazione per lo svolgimento delle attivita'
di smaltimento dei rifiuti devono contenere:
     a) il riferimento all'atto di approvazione  del  progetto  degli
impianti utilizzati, nei casi previsti dall'art. 23;
     b) la documentazione necessaria per accertare che il richiedente
possieda i requisiti previsti dalle normative vigenti.
   2.  Le  province effettuano sulle domande un'istruttoria diretta a
verificare la compatibilita' delle attivita' oggetto della  richiesta
di  autorizzazione  con le normative nazionali e regionali vigenti, e
la rispondenza tra lo  stato  degli  impianti,  di  cui  e'  previsto
l'utilizzo, e l'attivita' autorizzata.
   3.  Le  province  rilasciano  l'autorizzazione  entro  centottanta
giorni dalla data di ricevimento della  domanda,  sentito  il  parere
dell'ente cui competono le funzioni tecniche di controllo ambientale.
Nel  caso  in  cui  il  richiedente  intenda  rivolgersi ad un'utenza
interregionale, ai  sensi  dell'art.  2,  la  provincia  richiede  al
riguardo  un parere alla Regione. Tale parere ha carattere vincolante
ed e' espresso entro sessanta giorni dalla data di ricevimento  della
richiesta.
   4.  Le  province,  nel  caso  di  attivita'  di modesta rilevanza,
possono provvedere contestualmente all'approvazione degli impianti  e
all'autorizzazione dell'attivita'.
   5.  Le  spese occorrenti per effettuare gli accertamenti necessari
per l'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione sono  a
carico  del richiedente. L'importo di tali spese e' determinato sulla
base di una direttiva della Regione e viene versato alla provincia al
momento della presentazione della domanda.