Art. 27. Garanzie finanziarie 1. Oltre ai casi previsti dalla normativa statale, e' richiesta la garanzia finanziaria anche per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti speciali. 2. In sede di rilascio dell'autorizzazione, la provincia determina l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente e' tenuto a fornire. 3. La garanzia finanziaria puo' essere costituita in una delle seguenti forme a scelta del richiedente: a) versamento in numerario o deposito in titoli di Stato presso la tesoreria della provincia che ha rilasciato l'autorizzazione; b) presentazione di un atto di fidejussione irrevocabile a favore della provincia che ha emanato l'autorizzazione, rilasciato da istituti bancari o assicurativi. 4. L'importo della garanzia deve essere idoneo ad assicurare la copertura dei costi per la bonifica dell'area e delle installazioni fisse e mobili che si rendesse comunque necessaria, nonche' dei costi per lo smaltimento finale dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette. Nel caso di stoccaggio definitivo l'importo deve essere altresi' idoneo ad assicurare, in qualunque momento, l'esecuzione delle operazioni di chiusura dell'impianto e delle operazioni previste dal piano di sistemazione e recupero dell'area. 5. La giunta regionale, con proprio atto, sulla base dei criteri di cui al comma 4 per la determinazione dell'importo della garanzia, fissa parametri articolati per tipo di attivita' e caratteristiche tecniche degli impianti.