Art. 27.
                        Garanzie finanziarie
 
   1. Oltre ai casi previsti dalla normativa statale, e' richiesta la
garanzia  finanziaria  anche per il rilascio dell'autorizzazione allo
stoccaggio definitivo in discarica di rifiuti speciali.
   2. In sede di rilascio dell'autorizzazione, la provincia determina
l'importo della garanzia finanziaria che il richiedente e'  tenuto  a
fornire.
   3.  La  garanzia  finanziaria  puo' essere costituita in una delle
seguenti forme a scelta del richiedente:
     a) versamento in numerario o deposito in titoli di Stato  presso
la tesoreria della provincia che ha rilasciato l'autorizzazione;
     b)  presentazione  di  un  atto  di  fidejussione irrevocabile a
favore della provincia che ha emanato l'autorizzazione, rilasciato da
istituti bancari o assicurativi.
   4. L'importo della garanzia deve essere idoneo  ad  assicurare  la
copertura  dei  costi per la bonifica dell'area e delle installazioni
fisse e mobili che si rendesse comunque necessaria, nonche' dei costi
per lo smaltimento finale  dei  rifiuti  derivanti  dalle  operazioni
anzidette.  Nel  caso  di stoccaggio definitivo l'importo deve essere
altresi' idoneo ad assicurare,  in  qualunque  momento,  l'esecuzione
delle   operazioni  di  chiusura  dell'impianto  e  delle  operazioni
previste dal piano di sistemazione e recupero dell'area.
   5. La giunta regionale, con proprio atto, sulla base  dei  criteri
di  cui al comma 4 per la determinazione dell'importo della garanzia,
fissa parametri articolati per tipo di  attivita'  e  caratteristiche
tecniche degli impianti.