Art. 30. Competenze della regione 1. Alla Regione competono le funzioni relative alla programmazione, regolamentazione, indirizzo, coordinamento e valutazione di tutti gli interventi previsti dalla presente legge. 2. In particolare spettano alla Regione: i rapporti con gli organi centrali e periferici dello Stato; la predisposizione e la approvazione di piani pluriennali e di programmi annuali regionali comunitari; la valutazione delle proposte formative, il monitoraggio sull'attuazione delle iniziative e la valutazione dei risultati ottenuti anche in relazione alle risorse impegnate; la gestione dell'albo regionale degli operatori degli enti convenzionati di cui all'art. 26; la promozione, il coordinamento e l'attuazione delle attivita' di studio e ricerca (relative al mercato del lavoro, alle figure e ai ruoli professionali, alle metodologie e tecnologie didattiche, alle metodologie per la pianificazione e valutazione degli interventi formativi), di sperimentazione e produzione di sussidi tecnico-didattici e per l'orientamento professionale, di formazione per il personale impegnato nell'orientamento e formazione professionale; la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle Province e sulle attivita' formative e/o non formative di rilevanza regionale. 3. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente la Giunta regionale puo' avvalersi dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di organismi di ricerca e di formazione pubblici e privati.