Art. 30.
                      Competenze della regione
 
  1. Alla Regione competono le funzioni relative alla programmazione,
regolamentazione, indirizzo, coordinamento e valutazione di tutti gli
interventi previsti dalla presente legge.
  2. In particolare spettano alla Regione:
   i rapporti con gli organi centrali e periferici dello Stato;
   la  predisposizione  e  la  approvazione di piani pluriennali e di
programmi annuali regionali comunitari;
   la  valutazione  delle   proposte   formative,   il   monitoraggio
sull'attuazione  delle  iniziative  e  la  valutazione  dei risultati
ottenuti anche in relazione alle risorse impegnate;
   la  gestione  dell'albo  regionale  degli  operatori  degli   enti
convenzionati di cui all'art. 26;
   la  promozione, il coordinamento e l'attuazione delle attivita' di
studio e ricerca (relative al mercato del lavoro, alle  figure  e  ai
ruoli  professionali,  alle metodologie e tecnologie didattiche, alle
metodologie per la  pianificazione  e  valutazione  degli  interventi
formativi),    di    sperimentazione    e   produzione   di   sussidi
tecnico-didattici e per l'orientamento professionale,  di  formazione
per   il   personale   impegnato   nell'orientamento   e   formazione
professionale;
   la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate alle  Province
e sulle attivita' formative e/o non formative di rilevanza regionale.
  3.  Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente la
Giunta regionale puo' avvalersi dell'Istituto per lo  sviluppo  della
formazione  professionale  dei  lavoratori  (ISFOL),  di organismi di
ricerca e di formazione pubblici e privati.