Art. 31.
                        Delega alle province
 
  1. La Regione delega alle Province competenti per territorio:
   la  gestione amministrativa dei Centri di formazione professionale
e la realizzazione di interventi formativi di rilevanza provinciale;
   la vigilanza tecnica ed amministrativa sulle  attivita'  formative
convenzionate;
   la  nomina  delle commissioni giudicatrici delle prove finali e il
rilascio dell'attestato di qualifica e di specializzazione secondo le
modalita' dell'art. 17;
   l'attivita' operativa connessa  alla  raccolta  dei  dati  per  la
valutazione degli interventi formativi realizzati;
   la  stipula e la revoca delle convenzioni con i soggetti abilitati
a gestire la formazione professionale e gli  adempimenti  conseguenti
relativi all'erogazione dei finanziamenti e alla rendicontazione.
  2.  La  Giunta  regionale  provvede  ad  assegnare alle Province il
personale necessario per  l'espletamento  delle  competenze  delegate
utilizzando,  di  preferenza,  il personale di ruolo della Regione in
servizio presso i Centri di formazione professionale o  presso  altre
strutture   formative  nonche'  presso  le  strutture  regionali  che
attualmente svolgono le funzioni delegate.
  3. I beni mobili ed immobili dei Centri di formazione professionale
di proprieta' della Regione sono attribuiti alle Province in prestito
d'uso gratuito.
  4. L'inizio dell'esercizio della delega di cui  al  comma  1  viene
fissato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  5.  Qualora  le  Province  non  adempiano  alle  funzioni delegate,
omettendo atti dovuti o non rispettando termini perentori, la  Giunta
regionale,  previa  diffida  ad adempiere, si sostituisce ai soggetti
delegati e puo' proporre  al  Consiglio  regionale  la  revoca  delle
funzioni delegate, a norma dell'articolo 63 dello statuto.
  6.  Per  la realizzazione di attivita' a carattere interprovinciale
realizzate  a  titolarita'  regionale  possono   essere   utilizzati,
mediante  apposite convenzioni, le sedi, le strutture, le dotazioni e
il personale  trasferiti  alle  Province  mediante  l'istituto  della
delega.