Art. 31. Delega alle province 1. La Regione delega alle Province competenti per territorio: la gestione amministrativa dei Centri di formazione professionale e la realizzazione di interventi formativi di rilevanza provinciale; la vigilanza tecnica ed amministrativa sulle attivita' formative convenzionate; la nomina delle commissioni giudicatrici delle prove finali e il rilascio dell'attestato di qualifica e di specializzazione secondo le modalita' dell'art. 17; l'attivita' operativa connessa alla raccolta dei dati per la valutazione degli interventi formativi realizzati; la stipula e la revoca delle convenzioni con i soggetti abilitati a gestire la formazione professionale e gli adempimenti conseguenti relativi all'erogazione dei finanziamenti e alla rendicontazione. 2. La Giunta regionale provvede ad assegnare alle Province il personale necessario per l'espletamento delle competenze delegate utilizzando, di preferenza, il personale di ruolo della Regione in servizio presso i Centri di formazione professionale o presso altre strutture formative nonche' presso le strutture regionali che attualmente svolgono le funzioni delegate. 3. I beni mobili ed immobili dei Centri di formazione professionale di proprieta' della Regione sono attribuiti alle Province in prestito d'uso gratuito. 4. L'inizio dell'esercizio della delega di cui al comma 1 viene fissato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 5. Qualora le Province non adempiano alle funzioni delegate, omettendo atti dovuti o non rispettando termini perentori, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere, si sostituisce ai soggetti delegati e puo' proporre al Consiglio regionale la revoca delle funzioni delegate, a norma dell'articolo 63 dello statuto. 6. Per la realizzazione di attivita' a carattere interprovinciale realizzate a titolarita' regionale possono essere utilizzati, mediante apposite convenzioni, le sedi, le strutture, le dotazioni e il personale trasferiti alle Province mediante l'istituto della delega.