Art. 32. Organizzazione 1. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni definite dalla presente legge, la struttura organizzativa del Settore formazione professionale, cosi' come prevista dalla legge regionale n. 14/85, viene modificata secondo quanto riportato nell'allegato "A". 2. Le competenze del Settore formazione professionale e l'organico sono quelli risultanti rispettivamente dagli allegati "B" e "C" fermo restando la dotazione organica complessiva regionale prevista dalla legge regionale 29 aprile 1985, n. 14, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Per l'espletamento di indagini, studi, ricerche e attivita' la cui complessita' postuli l'apporto di capacita' professionali diversificate possono essere costituiti gruppi di lavoro intersettoriali, con apporti anche esterni. 4. Per le attivita' ed i compiti previsti dal precedente comma 3, la Regione Molise opera in stretta collaborazione con l'Agenzia regionale dell'impiego di cui alla legge n. 56/87, la Commissione regionale dell'impiego di cui alla legge n. 863/84 e successive integrazioni e modificazioni, l'URLMO, l'Osservatorio del mercato del lavoro. 5. La collaborazione con i soggetti di cui al precedente comma, da definire attraverso apposite convenzioni non onerose, e' finalizzata: a) allo scambio di dati, informazioni ed elaborazioni; b) alla consulenza in ordine alla definizione dei piani e dei programmi formativi, da inserire nei singoli piani di lavoro e negli atti di programmazione.