Art. 32.
                           Organizzazione
 
  1.  Per  l'espletamento dei compiti e delle funzioni definite dalla
presente legge, la struttura  organizzativa  del  Settore  formazione
professionale,  cosi'  come  prevista dalla legge regionale n. 14/85,
viene modificata secondo quanto riportato nell'allegato "A".
  2. Le competenze del Settore formazione professionale e  l'organico
sono quelli risultanti rispettivamente dagli allegati "B" e "C" fermo
restando  la  dotazione organica complessiva regionale prevista dalla
legge regionale 29 aprile 1985, n. 14, e successive  modificazioni  e
integrazioni.
  3.  Per  l'espletamento di indagini, studi, ricerche e attivita' la
cui  complessita'  postuli  l'apporto  di   capacita'   professionali
diversificate    possono   essere   costituiti   gruppi   di   lavoro
intersettoriali, con apporti anche esterni.
  4. Per le attivita' ed i compiti previsti dal precedente  comma  3,
la  Regione  Molise  opera  in  stretta  collaborazione con l'Agenzia
regionale dell'impiego di cui alla legge  n.  56/87,  la  Commissione
regionale  dell'impiego  di  cui  alla  legge  n. 863/84 e successive
integrazioni e modificazioni, l'URLMO, l'Osservatorio del mercato del
lavoro.
  5.  La collaborazione con i soggetti di cui al precedente comma, da
definire attraverso apposite convenzioni non onerose, e' finalizzata:
   a) allo scambio di dati, informazioni ed elaborazioni;
   b) alla consulenza in ordine alla  definizione  dei  piani  e  dei
programmi  formativi, da inserire nei singoli piani di lavoro e negli
atti di programmazione.