Art. 33. Consorzio regionale per i servizi formativi 1. La Regione Molise, entro il 31 dicembre 1995, promuove la costituzione di un consorzio aperto alla partecipazione delle Province e dei soggetti di cui all'art. 12, comma 1, lettera c), finalizzato ad attivita' di studio ed erogazione di servizi nel campo delle politiche formative ed occupazionali. La quota di partecipazione della Regione non puo' essere inferiore al 51% del capitale iniziale. 2. Le attivita' ed i servizi possono essere resi a soggetti pubblici e privati e riguardano: a) l'osservazione ed il monitoraggio del mercato del lavoro; b) l'analisi del fabbisogno formativo; c) la programmazione e la progettazione di azioni formative; d) la misurazione ed il monitoraggio relativamente alla valutazione ex ante in itinere, ed ex post delle attivita' formative; e) l'orientamento professionale; f) la produzione di sussidi formativi, informativi anche su supporto informatico. 3. I rapporti tra la Regione ed il consorzio di cui al comma 1 del presente articolo sono definiti da convenzioni quadro di durata quinquennale, nonche' dai programmi operativi annuali definiti dalla Giunta Regionale. 4. Il consorzio si avvale, in via prioritaria, degli operatori iscritti nella sezione c) dell'albo di cui all'art. 26 per le funzioni ed attivita' operative di cui al precedente comma 2 e degli operatori delle sezioni a) e b) per le funzioni amministrative e di servizio. Gli operatori vengono utilizzati dal consorzio con un contratto di rapporto lavoro a tempo indeterminato, regolamentato, per quanto di pertinenza, dal C.C.N.L. degli operatori degli enti convenzionati della formazione professionale. 5. Le modalita' di funzionamento, la struttura organizzativa, la dotazione organica di personale definita in relazione ai diversi ambiti operativi e funzioni, i criteri e le modalita' di selezione del personale, nonche' la dotazione finanziaria iniziale, le competenze economiche del direttore sono stabiliti all'atto della costituzione formale del consorzio. 6. Gli operatori iscritti nella sezione c) dell'albo di cui all'art. 26 che intendono essere assunti dal consorzio devono esprimere la propria volonta' entro e non oltre il 30 giorno successivo alla costituzione del consorzio. 7. In via transitoria la Giunta regionale potra' utilizzare gli operatori della formazione professionale degli enti convenzionati in mobilita', inquadrati nella sezione c) dell'albo di cui all'art. 26, in attivita' di servizio cosi' come individuate nel comma 2 del presente articolo. 8. La conduzione organizzativa e la responsabilita' scientifica delle attivita' del consorzio vengono affidate ad un tecnico di comprovata competenza con contratto a termine rinnovabile.