Art. 33.
             Consorzio regionale per i servizi formativi
 
  1. La Regione Molise,  entro  il  31  dicembre  1995,  promuove  la
costituzione   di  un  consorzio  aperto  alla  partecipazione  delle
Province e dei soggetti di cui all'art.  12,  comma  1,  lettera  c),
finalizzato ad attivita' di studio ed erogazione di servizi nel campo
delle   politiche   formative   ed   occupazionali.   La   quota   di
partecipazione della Regione non puo' essere  inferiore  al  51%  del
capitale iniziale.
  2.  Le  attivita'  ed  i  servizi  possono  essere  resi a soggetti
pubblici e privati e riguardano:
   a) l'osservazione ed il monitoraggio del mercato del lavoro;
   b) l'analisi del fabbisogno formativo;
   c) la programmazione e la progettazione di azioni formative;
   d)  la  misurazione  ed   il   monitoraggio   relativamente   alla
valutazione ex ante in itinere, ed ex post delle attivita' formative;
   e) l'orientamento professionale;
   f)  la  produzione  di  sussidi  formativi,  informativi  anche su
supporto informatico.
  3. I rapporti tra la Regione ed il consorzio di cui al comma 1  del
presente  articolo  sono  definiti  da  convenzioni  quadro di durata
quinquennale, nonche' dai programmi operativi annuali definiti  dalla
Giunta Regionale.
  4.  Il  consorzio  si  avvale,  in via prioritaria, degli operatori
iscritti nella sezione  c)  dell'albo  di  cui  all'art.  26  per  le
funzioni  ed attivita' operative di cui al precedente comma 2 e degli
operatori delle sezioni a) e b) per le funzioni amministrative  e  di
servizio.    Gli  operatori  vengono  utilizzati dal consorzio con un
contratto di rapporto lavoro a  tempo  indeterminato,  regolamentato,
per  quanto  di  pertinenza,  dal C.C.N.L. degli operatori degli enti
convenzionati della formazione professionale.
  5. Le modalita' di funzionamento, la  struttura  organizzativa,  la
dotazione  organica  di  personale  definita  in relazione ai diversi
ambiti operativi e funzioni, i criteri e le  modalita'  di  selezione
del   personale,   nonche'  la  dotazione  finanziaria  iniziale,  le
competenze economiche del direttore  sono  stabiliti  all'atto  della
costituzione formale del consorzio.
  6.  Gli  operatori  iscritti  nella  sezione  c)  dell'albo  di cui
all'art.   26 che  intendono  essere  assunti  dal  consorzio  devono
esprimere  la  propria  volonta'  entro  e  non  oltre  il  30 giorno
successivo alla costituzione del consorzio.
  7. In via transitoria la Giunta  regionale  potra'  utilizzare  gli
operatori  della formazione professionale degli enti convenzionati in
mobilita', inquadrati nella sezione c) dell'albo di cui all'art.  26,
in attivita' di servizio cosi'  come  individuate  nel  comma  2  del
presente articolo.
  8.  La  conduzione  organizzativa  e la responsabilita' scientifica
delle attivita' del consorzio  vengono  affidate  ad  un  tecnico  di
comprovata competenza con contratto a termine rinnovabile.