Art. 20. Piani particolareggiati esecutivi di iniziativa regionale e provinciale 1. Il P.U.T. ed il P.T.C.P. possono essere attuati, nei limiti di cui rispettivamente all'art. 5 ed all'art. 13, mediante piani particolareggiati esecutivi di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150. 2. Il P.U.T. ed il P.T.C.P. stabiliscono obiettivi, contenuti ed elementi dei piani particolareggiati esecutivi, di rispettiva competenza. 3. I piani particolareggiati di iniziativa regionale e provinciale sono predisposti con il concorso degli Enti locali interessati e adottati dalla Giunta regionale e dalla Giunta provinciale. 4. Il piano e' depositato per trenta giorni consecutivi presso la segreteria dell'ente competente e presso i comuni interessati, previo avviso da pubblicarsi nel B.U.R., nella stampa locale e su manifesti. Chiunque puo' prenderne visione e presentare osservazioni ed opposizioni. 5. Le osservazioni ed opposizioni restano depositate presso gli uffici dell'ente e presso i comuni interessati per la durata di giorni quindici dalla scadenza del termine di cui al comma 4 e chiunque puo' prenderne visione e presentare nello stesso termine controdeduzioni. 6. Il piano particolareggiato regionale e' trasmesso entro dieci giorni dalla scadenza di cui al comma 5 al comitato consultivo regionale per il territorio, di cui alla legge regionale 26 luglio 1994, n. 20. 7. Il piano particolareggiato regionale e' approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale stessa. Con la stessa delibera la Giunta regionale decide sulle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni presentate, apportando le eventuali modifiche. 8. Il piano particolareggiato provinciale e' approvato dal Consiglio provinciale. Con la stessa delibera il Consiglio provinciale decide sulle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni presentate, apportando le eventuali modifiche.