Art. 20.
                  Piani particolareggiati esecutivi
                di iniziativa regionale e provinciale
 
  1. Il P.U.T. ed il P.T.C.P. possono essere attuati, nei  limiti  di
cui  rispettivamente  all'art.  5  ed  all'art.  13,  mediante  piani
particolareggiati esecutivi di cui alla  legge  17  agosto  1942,  n.
1150.
  2.  Il  P.U.T.  ed il P.T.C.P. stabiliscono obiettivi, contenuti ed
elementi  dei  piani  particolareggiati  esecutivi,   di   rispettiva
competenza.
  3.  I piani particolareggiati di iniziativa regionale e provinciale
sono predisposti con il concorso  degli  Enti  locali  interessati  e
adottati dalla Giunta regionale e dalla Giunta provinciale.
  4.  Il  piano e' depositato per trenta giorni consecutivi presso la
segreteria dell'ente competente e presso i comuni interessati, previo
avviso da pubblicarsi nel B.U.R., nella stampa locale e su manifesti.
Chiunque  puo'  prenderne  visione  e  presentare   osservazioni   ed
opposizioni.
  5.  Le  osservazioni  ed  opposizioni restano depositate presso gli
uffici dell'ente e presso i  comuni  interessati  per  la  durata  di
giorni  quindici  dalla  scadenza  del  termine  di  cui al comma 4 e
chiunque puo' prenderne visione e  presentare  nello  stesso  termine
controdeduzioni.
  6.  Il  piano  particolareggiato regionale e' trasmesso entro dieci
giorni dalla scadenza di  cui  al  comma  5  al  comitato  consultivo
regionale  per  il  territorio, di cui alla legge regionale 26 luglio
1994, n.  20.
  7. Il piano particolareggiato regionale e'  approvato  con  decreto
del  Presidente  della  Giunta  regionale,  su conforme deliberazione
della Giunta regionale stessa.  Con  la  stessa  delibera  la  Giunta
regionale  decide  sulle  osservazioni, opposizioni e controdeduzioni
presentate, apportando le eventuali modifiche.
  8.   Il   piano  particolareggiato  provinciale  e'  approvato  dal
Consiglio  provinciale.  Con  la   stessa   delibera   il   Consiglio
provinciale  decide sulle osservazioni, opposizioni e controdeduzioni
presentate, apportando le eventuali modifiche.