Art. 21.
Progetti speciali territoriali di iniziativa regionale e provinciale
 
  1.  I  progetti  speciali  territoriali   costituiscono   strumenti
esecutivi  per la realizzazione di interventi e di opere di rilevante
interesse territoriale che richiedono, al fine di una  loro  organica
ed  ordinata  attuazione,  l'iniziativa  integrata e coordinata della
Regione, della provincia, dei comuni, di altri  soggetti  pubblici  o
privati, ovvero di amministrazioni statali.
  2.  Il P.U.T. o il P.T.C.P. individuano gli interventi e i relativi
ambiti territoriali la cui attivazione e'  affidata  ad  un  progetto
speciale territoriale. Ulteriori interventi non compresi nei suddetti
piani,  da  attuare  mediante progetti speciali territoriali, possono
essere individuati dal consiglio regionale o provinciale, su proposta
delle rispettive giunte, quando si renda necessario  in  relazione  a
sopravvenute  esigenze  non  considerate dal P.U.T. o dal P.T.C.P., o
connesse ad iniziative proposte dagli enti interessati. In tali  casi
l'approvazione  del  progetto  speciale  territoriale  avviene con le
modalita' previste dalla  presente  legge  per  l'approvazione  delle
varianti al P.U.T., ovvero al P.T.C.P.
  3. I progetti speciali territoriali:
   a)    individuano   gli   ambiti   fondiari   interessati   e   le
caratteristiche   degli   interventi   e   delle   opere    previsti,
disciplinandone la realizzazione;
   b)  individuano  i soggetti cui e' affidata la realizzazione degli
interventi  e  ne  stabiliscono  tempi,  modalita'  esecutive  e   di
gestione, risorse economiche, strumenti operativi e finanziari.
  4. Il progetto speciale territoriale e' costituito da:
   a)  una  relazione  illustrativa  che  espliciti  gli obiettivi, i
criteri seguiti  e  le  scelte  operate  per  l'individuazione  e  la
realizzazione del progetto;
   b)  una  cartografia in scala adeguata e comunque non inferiore ad
1:10.000 degli ambiti territoriali interessati dagli interventi;
   c) il progetto di massima esecutivo delle opere e degli interventi
previsti;
   d) uno studio delle caratteristiche  ambientali  e  paesaggistiche
dell'area  interessata  in  assenza  di intervento ed una valutazione
delle modificazioni indotte dalle trasformazioni previste;
   e) norme e prescrizioni per l'esecuzione delle opere;
   f) una relazione economica e finanziaria, che  esprima  anche  una
valutazione  sugli  effetti  economici  e  sociali  previsti  con  la
realizzazione delle opere.
  5. I progetti speciali territoriali sono approvati mediante accordi
di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.