Art. 21. Progetti speciali territoriali di iniziativa regionale e provinciale 1. I progetti speciali territoriali costituiscono strumenti esecutivi per la realizzazione di interventi e di opere di rilevante interesse territoriale che richiedono, al fine di una loro organica ed ordinata attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata della Regione, della provincia, dei comuni, di altri soggetti pubblici o privati, ovvero di amministrazioni statali. 2. Il P.U.T. o il P.T.C.P. individuano gli interventi e i relativi ambiti territoriali la cui attivazione e' affidata ad un progetto speciale territoriale. Ulteriori interventi non compresi nei suddetti piani, da attuare mediante progetti speciali territoriali, possono essere individuati dal consiglio regionale o provinciale, su proposta delle rispettive giunte, quando si renda necessario in relazione a sopravvenute esigenze non considerate dal P.U.T. o dal P.T.C.P., o connesse ad iniziative proposte dagli enti interessati. In tali casi l'approvazione del progetto speciale territoriale avviene con le modalita' previste dalla presente legge per l'approvazione delle varianti al P.U.T., ovvero al P.T.C.P. 3. I progetti speciali territoriali: a) individuano gli ambiti fondiari interessati e le caratteristiche degli interventi e delle opere previsti, disciplinandone la realizzazione; b) individuano i soggetti cui e' affidata la realizzazione degli interventi e ne stabiliscono tempi, modalita' esecutive e di gestione, risorse economiche, strumenti operativi e finanziari. 4. Il progetto speciale territoriale e' costituito da: a) una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi, i criteri seguiti e le scelte operate per l'individuazione e la realizzazione del progetto; b) una cartografia in scala adeguata e comunque non inferiore ad 1:10.000 degli ambiti territoriali interessati dagli interventi; c) il progetto di massima esecutivo delle opere e degli interventi previsti; d) uno studio delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell'area interessata in assenza di intervento ed una valutazione delle modificazioni indotte dalle trasformazioni previste; e) norme e prescrizioni per l'esecuzione delle opere; f) una relazione economica e finanziaria, che esprima anche una valutazione sugli effetti economici e sociali previsti con la realizzazione delle opere. 5. I progetti speciali territoriali sono approvati mediante accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.