Art. 10.
               Misura della indennita' di fine mandato
 
  1. La misura dell'indennita' e' stabilita, per ogni anno di mandato
esercitato, in una mensilita' dell'ultima  indennita'  lorda  di  cui
all'art.  2  percepita dal Consigliere regionale, fino ad una massimo
di dieci mensilita'.
  2. La frazione di anno inferiore a sei mesi ed un giorno non  viene
computata,  mentre  quella  pari  o superiore a sei mesi ed un giorno
viene considerata anno intero. Per il periodo  cosi'  computato  come
mandato,  deve  essere  corrisposto il contributo obbligatorio di cui
all'art. 4.
  3. Il Consigliere che abbia  gia'  beneficiato  della  liquidazione
dell'indennita' di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione in
legislature  non  immediatamente  successive a quelle per la quale ha
avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione  di  una  indennita'
per  i  mandati  successivi  sino  alla  concorrenza di 10 mensilita'
comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione gia'  percepita.
In  nessun  caso puo' essere corrisposta al Consigliere regionale per
tutto  l'arco  della  sua  attivita'   consiliare,   anche   se   non
continuativa,  una indennita' di fine mandato per periodi eccedenti i
dieci anni.