Art. 10. Misura della indennita' di fine mandato 1. La misura dell'indennita' e' stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilita' dell'ultima indennita' lorda di cui all'art. 2 percepita dal Consigliere regionale, fino ad una massimo di dieci mensilita'. 2. La frazione di anno inferiore a sei mesi ed un giorno non viene computata, mentre quella pari o superiore a sei mesi ed un giorno viene considerata anno intero. Per il periodo cosi' computato come mandato, deve essere corrisposto il contributo obbligatorio di cui all'art. 4. 3. Il Consigliere che abbia gia' beneficiato della liquidazione dell'indennita' di fine mandato ha diritto, nel caso di rielezione in legislature non immediatamente successive a quelle per la quale ha avuto luogo la liquidazione, alla corresponsione di una indennita' per i mandati successivi sino alla concorrenza di 10 mensilita' comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione gia' percepita. In nessun caso puo' essere corrisposta al Consigliere regionale per tutto l'arco della sua attivita' consiliare, anche se non continuativa, una indennita' di fine mandato per periodi eccedenti i dieci anni.