Art. 16. Programma triennale delle attivita' 1. Il programma triennale delle attivita' di formazione ed orientamento professionale attua il programma regionale di sviluppo nel settore di riferimento. 2. Il Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale di cui all'articolo 19 propone lo schema di programma triennale delle attivita' di formazione ed orientamento professionale. 3. La Giunta Regionale, sentito il parere delle Province e della Commissione regionale per l'impiego mediante conferenza di servizio ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e tenuto conto degli atti di programmazione di cui all'articolo 6, elabora la proposta di programma da sottoporre al Consiglio Regionale entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello di scadenza del programma. 4. In caso di inadempienza da parte del Segretariato, la Giunta Regionale procede d'ufficio.