Art. 16.
                 Programma triennale delle attivita'
 
  1.   Il  programma  triennale  delle  attivita'  di  formazione  ed
orientamento professionale attua il programma regionale  di  sviluppo
nel settore di riferimento.
  2. Il Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale
di cui all'articolo 19 propone lo schema di programma triennale delle
attivita' di formazione ed orientamento professionale.
  3.  La  Giunta  Regionale, sentito il parere delle Province e della
Commissione regionale per l'impiego mediante conferenza  di  servizio
ai  sensi  dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso  ai  documenti  amministrativi"  e tenuto conto degli atti di
programmazione  di  cui  all'articolo  6,  elabora  la  proposta   di
programma  da  sottoporre  al  Consiglio  Regionale entro il 31 marzo
dell'anno precedente a quello di scadenza del programma.
  4. In caso di inadempienza da parte  del  Segretariato,  la  Giunta
Regionale procede d'ufficio.