Art. 17.
                  Contenuti del Programma triennale
 
  1. Il Programma triennale delle azioni di formazione e orientamento
professionale  indica  gli  obiettivi  e la strategia dell'intervento
regionale, nell'ambito delle indicazioni definite dall'Unione europea
e  dalle  Autorita'  nazionali,  e  le  risorse  che  si  prevede  di
destinare,  in  base agli stanziamenti del bilancio pluriennale della
Regione.  Esso pertanto contiene:
   a) la stima dei fabbisogni di formazione professionale in rapporto
alla situazione economico-produttiva, alle prospettive  occupazionali
e alle tendenze dei mercati del lavoro locali;
   b)  gli  obiettivi  specifici  da  conseguire  in  relazione  alle
priorita' individuate con riferimento alle peculiarita' presenti  nei
diversi  contesti  territoriali  e all'andamento dei diversi comparti
economico-produttivi;
   c)  gli  orientamenti  generali  ai  quali   deve   ispirarsi   la
programmazione  didattica  e i criteri per la formazione dei progetti
di formazione e di ricerca a titolarita' o partecipazione regionale o
comunque ammissibili a finanziamento pubblico;
   d) gli indirizzi  dell'attivita'  di  ricerca  e  sperimentazione,
anche  con  riferimento  ai  rapporti  di collaborazione con Istituti
pubblici e privati;
   e) i criteri con i quali la  Regione  sostiene  l'attivita'  degli
Enti  gestori  anche  per  quanto  essa contribuisce al miglioramento
dell'offerta ed all'attuazione degli obiettivi di programmazione  del
sistema regionale di formazione e orientamento professionale;
   f)  i  criteri  di priorita' per gli investimenti finalizzati allo
sviluppo   delle   risorse   professionali   del   sistema    nonche'
all'adeguamento  e  allo  sviluppo  delle  dotazioni tecnologiche dei
centri di formazione professionale e delle sedi formative;
   g) i criteri per la valutazione e certificazione delle  azioni  di
formazione  e  orientamento  professionale  nonche'  delle  strutture
utilizzando in particolare le indicazioni espresse dal Comitato guida
per la qualita' di cui all'articolo 25  e  dal  Nucleo  regionale  di
valutazione di cui all'articolo 26;
   h)  i  criteri  per  la  ripartizione  e  l'impiego  delle risorse
finanziarie, comprensive dei fondi comunitari, nazionali e propri, in
relazione agli obiettivi indicati;
   i) i  criteri  per  la  implementazione  e  gestione  del  sistema
informativo   regionale  in  materia  di  formazione  e  orientamento
professionale.
  2. Il programma triennale indica altresi'  le  attivita'  formative
che, previste in leggi specifiche o direttamente connesse a politiche
settoriali  regionali,  sono gestite dagli Assessorati titolari delle
relative  competenze.  Tali  attivita'  sono  riportate   nel   piano
consuntivo  annuale  di  realizzazione delle attivita' formative e di
orientamento.
  3. La Giunta Regionale e' autorizzata ad apportare le modifiche  al
programma   conseguenti  a  decisioni  dell'Unione  europea  e  delle
Autorita' nazionali, dandone tempestiva informazione alla Commissione
competente del Consiglio Regionale.