Art. 17. Contenuti del Programma triennale 1. Il Programma triennale delle azioni di formazione e orientamento professionale indica gli obiettivi e la strategia dell'intervento regionale, nell'ambito delle indicazioni definite dall'Unione europea e dalle Autorita' nazionali, e le risorse che si prevede di destinare, in base agli stanziamenti del bilancio pluriennale della Regione. Esso pertanto contiene: a) la stima dei fabbisogni di formazione professionale in rapporto alla situazione economico-produttiva, alle prospettive occupazionali e alle tendenze dei mercati del lavoro locali; b) gli obiettivi specifici da conseguire in relazione alle priorita' individuate con riferimento alle peculiarita' presenti nei diversi contesti territoriali e all'andamento dei diversi comparti economico-produttivi; c) gli orientamenti generali ai quali deve ispirarsi la programmazione didattica e i criteri per la formazione dei progetti di formazione e di ricerca a titolarita' o partecipazione regionale o comunque ammissibili a finanziamento pubblico; d) gli indirizzi dell'attivita' di ricerca e sperimentazione, anche con riferimento ai rapporti di collaborazione con Istituti pubblici e privati; e) i criteri con i quali la Regione sostiene l'attivita' degli Enti gestori anche per quanto essa contribuisce al miglioramento dell'offerta ed all'attuazione degli obiettivi di programmazione del sistema regionale di formazione e orientamento professionale; f) i criteri di priorita' per gli investimenti finalizzati allo sviluppo delle risorse professionali del sistema nonche' all'adeguamento e allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche dei centri di formazione professionale e delle sedi formative; g) i criteri per la valutazione e certificazione delle azioni di formazione e orientamento professionale nonche' delle strutture utilizzando in particolare le indicazioni espresse dal Comitato guida per la qualita' di cui all'articolo 25 e dal Nucleo regionale di valutazione di cui all'articolo 26; h) i criteri per la ripartizione e l'impiego delle risorse finanziarie, comprensive dei fondi comunitari, nazionali e propri, in relazione agli obiettivi indicati; i) i criteri per la implementazione e gestione del sistema informativo regionale in materia di formazione e orientamento professionale. 2. Il programma triennale indica altresi' le attivita' formative che, previste in leggi specifiche o direttamente connesse a politiche settoriali regionali, sono gestite dagli Assessorati titolari delle relative competenze. Tali attivita' sono riportate nel piano consuntivo annuale di realizzazione delle attivita' formative e di orientamento. 3. La Giunta Regionale e' autorizzata ad apportare le modifiche al programma conseguenti a decisioni dell'Unione europea e delle Autorita' nazionali, dandone tempestiva informazione alla Commissione competente del Consiglio Regionale.