Art. 18. Direttive annuali 1. Le direttive annuali determinano le modalita' attuative del programma triennale; esse sono approvate dalla Giunta Regionale su proposta del Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale o, in caso di inadempienza da parte di quest'ultimo, d'ufficio, acquisito il parere delle Province tramite apposite conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14 della legge 241/1990. 2. La Giunta Regionale approva entro il 31 gennaio le direttive relative alle attivita' riferite all'anno formativo, di norma, dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo, ed entro il 30 giugno le direttive relative alle attivita' riferite all'anno solare. Esse contengono: a) la descrizione delle azioni che si prevede di realizzare, con le relative specifiche, e le loro articolazioni territoriali; b) le modalita' di raccordo con gli interventi di politica del lavoro di cui all'articolo 6; c) i requisiti degli utenti cui le azioni sono rivolte; d) le caratteristiche dei progetti e la relativa modulistica; e) i criteri di priorita' per la valutazione dei progetti in sede di istruttoria ex ante; f) le modalita' di determinazione della congruita' dei costi a preventivo dei progetti; g) le risorse disponibili per le diverse azioni, comprensive dei fondi comunitari, nazionali e propri, anche aggregate in insiemi coerenti, e il livello istituzionale competente per la loro gestione, in base a quanto previsto dagli articoli 8 e 9; h) la data di scadenza per la presentazione dei progetti; i) i criteri per il riconoscimento dei corsi di cui all'articolo 14.