Art. 18.
                          Direttive annuali
 
  1. Le direttive annuali  determinano  le  modalita'  attuative  del
programma  triennale;  esse  sono approvate dalla Giunta Regionale su
proposta  del  Segretariato  per  la  formazione   e   l'orientamento
professionale  o,  in  caso di inadempienza da parte di quest'ultimo,
d'ufficio,  acquisito  il  parere  delle  Province  tramite  apposite
conferenze   di  servizio  ai  sensi  dell'articolo  14  della  legge
241/1990.
  2. La Giunta Regionale approva entro il  31  gennaio  le  direttive
relative  alle attivita' riferite all'anno formativo, di norma, dal 1
settembre al 31 agosto dell'anno successivo, ed entro il 30 giugno le
direttive relative alle  attivita'  riferite  all'anno  solare.  Esse
contengono:
   a)  la  descrizione delle azioni che si prevede di realizzare, con
le relative specifiche, e le loro articolazioni territoriali;
   b) le modalita' di raccordo con gli  interventi  di  politica  del
lavoro di cui all'articolo 6;
   c) i requisiti degli utenti cui le azioni sono rivolte;
   d) le caratteristiche dei progetti e la relativa modulistica;
   e)  i criteri di priorita' per la valutazione dei progetti in sede
di istruttoria ex ante;
   f) le modalita' di determinazione della  congruita'  dei  costi  a
preventivo dei progetti;
   g)  le  risorse disponibili per le diverse azioni, comprensive dei
fondi comunitari, nazionali e  propri,  anche  aggregate  in  insiemi
coerenti, e il livello istituzionale competente per la loro gestione,
in base a quanto previsto dagli articoli 8 e 9;
   h) la data di scadenza per la presentazione dei progetti;
   i)  i  criteri per il riconoscimento dei corsi di cui all'articolo
14.