Art. 19. Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale 1. Gli schemi delle proposte di programma triennale e di direttiva annuale sono elaborati dal Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale che si avvale delle informazioni e delle analisi dell'Osservatorio del mercato del lavoro, delle indicazioni delle Province e di quelle del Comitato guida di cui all'articolo 25; si avvale, inoltre, delle indicazioni emergenti dal confronto con i soggetti sociali interessati e con le Agenzie formative secondo le modalita' stabilite dalla Giunta Regionale che, a tal fine, potra' indire appositi forum o costituire specifici gruppi di lavoro. 2. La Giunta Regionale, su proposta del Segretariato, definisce le specifiche tecniche, omogenee per il territorio regionale e alle quali le Amministrazioni Provinciali devono attenersi, per la raccolta delle informazioni relative a: a) i fabbisogni professionali delle imprese, per la rilevazione dei quali si costituisce uno specifico sistema di monitoraggio; b) le caratteristiche e i fabbisogni formativi dell'offerta di lavoro; c) i flussi di scolarita'. 3. Il Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale e' presieduto dall'Assessore competente o suo delegato ed e' composto dal responsabile del Settore Formazione Professionale della Regione, che lo dirige, da esperti in rappresentanza delle associazioni dei datori di lavoro e da esperti in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori piu' rappresentative sul piano regionale. E' nominato dalla Giunta Regionale, che delibera altresi' il Regolamento di funzionamento.