Art. 19.
                   Segretariato per la formazione
                   e l'orientamento professionale
 
  1. Gli schemi delle proposte di programma triennale e di  direttiva
annuale   sono   elaborati  dal  Segretariato  per  la  formazione  e
l'orientamento professionale che si avvale delle informazioni e delle
analisi dell'Osservatorio del mercato del lavoro,  delle  indicazioni
delle Province e di quelle del Comitato guida di cui all'articolo 25;
si  avvale,  inoltre, delle indicazioni emergenti dal confronto con i
soggetti sociali interessati e con le Agenzie  formative  secondo  le
modalita'  stabilite  dalla  Giunta Regionale che, a tal fine, potra'
indire appositi forum o costituire specifici gruppi di lavoro.
  2. La Giunta Regionale, su proposta del Segretariato, definisce  le
specifiche  tecniche,  omogenee  per  il  territorio regionale e alle
quali  le  Amministrazioni  Provinciali  devono  attenersi,  per   la
raccolta delle informazioni relative a:
   a)  i  fabbisogni  professionali delle imprese, per la rilevazione
dei quali si costituisce uno specifico sistema di monitoraggio;
   b) le caratteristiche e i  fabbisogni  formativi  dell'offerta  di
lavoro;
   c) i flussi di scolarita'.
  3. Il Segretariato per la formazione e l'orientamento professionale
e' presieduto dall'Assessore competente o suo delegato ed e' composto
dal  responsabile del Settore Formazione Professionale della Regione,
che lo dirige, da esperti in rappresentanza  delle  associazioni  dei
datori  di lavoro e da esperti in rappresentanza delle organizzazioni
dei lavoratori piu' rappresentative sul piano regionale. E'  nominato
dalla  Giunta  Regionale,  che  delibera  altresi'  il Regolamento di
funzionamento.