Art. 14 Procedure 1. Le procedure previste dagli articoli 12 e 13 si applicano per i contributi e le agevolazioni da concedere ai soggetti di cui ai titoli 1, II e dagli articoli 7 e 8 del titolo III, sulla base di tre diverse graduatorie. Per il resto si applicano le procedure previste dalle leggi in vigore. 2. I soggetti interessati ad ottenere i contributi e le agevolazioni previsti dal titolo I presentano domanda al presidente della giunta regionale corredata dalla documentazione prevista dall'articolo 4. 3. I soggetti interessati ad ottenere i contributi e le agevolazioni previsti dal titolo III, articoli 7 e 8, presentano domanda al presidente della giunta regionale corredata della documentazione prevista dall'articolo 8. 4. I soggetti interessati ad ottenere i contributi e le agevolazioni previsti dal titolo III, articolo 10, presentano domanda al presidente della giunta regionale corredata di: a) copia del contratto di mutuo con relativo piano di ammortamento; b) relazione contenente le motivazioni, convenienze, modalita' e tempi per il raggiungimento degli obiettivi previsti. 5. Le domande sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per i soggetti di cui al comma 4 le domande sono presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 6. I contributi e le agevolazioni concesse dalla giunta regionale in applicazione della presente legge rispettano i limiti imposti dalla Comunita' Europea.