Art. 14
                              Procedure
 
  1.  Le procedure previste dagli articoli 12 e 13 si applicano per i
contributi e le agevolazioni da  concedere  ai  soggetti  di  cui  ai
titoli 1, II e dagli articoli 7 e 8 del titolo III, sulla base di tre
diverse  graduatorie. Per il resto si applicano le procedure previste
dalle leggi in vigore.
  2.  I  soggetti  interessati  ad  ottenere  i   contributi   e   le
agevolazioni  previsti  dal titolo I presentano domanda al presidente
della  giunta  regionale  corredata  dalla  documentazione   prevista
dall'articolo 4.
  3.   I   soggetti   interessati  ad  ottenere  i  contributi  e  le
agevolazioni previsti dal titolo III,  articoli  7  e  8,  presentano
domanda   al   presidente  della  giunta  regionale  corredata  della
documentazione prevista dall'articolo 8.
  4.  I  soggetti  interessati  ad  ottenere  i   contributi   e   le
agevolazioni previsti dal titolo III, articolo 10, presentano domanda
al presidente della giunta regionale corredata di:
   a)   copia   del   contratto   di  mutuo  con  relativo  piano  di
ammortamento;
   b) relazione contenente le motivazioni, convenienze,  modalita'  e
tempi per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
  5. Le domande sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge.  Per  i soggetti di cui al comma 4 le
domande sono presentate entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore
della presente legge.
  6.  I  contributi e le agevolazioni concesse dalla giunta regionale
in applicazione della presente  legge  rispettano  i  limiti  imposti
dalla Comunita' Europea.