Art. 15.
                         Passivita' onerose
 
  1.  I  soggetti  interessati devono presentare, entro trenta giorni
dalla entrata in vigore della presente legge, domanda  di  contributo
al presidente della giunta regionale corredata da;
   a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
   b) copia dell'ultimo bilancio di esercizio con relazione e verbale
di approvazione da parte dell'assemblea dei soci;
   c)  certificato del tribunale in data non anteriore a tre mesi dal
quale risulti che l'ente si trova  nel  pieno  esercizio  dei  propri
diritti nonche' il nominativo del legale rappresentante;
   d) certificato di iscrizione al registro prefettizio;
   e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante la
composizione della compagine sociale;
   f)  certificazione delle passivita' al 31 dicembre 1994 rilasciata
dagli istituti bancari e finanziari;
   g)  dichiarazione  congiunta  del  legale  rappresentante  e   del
presidente del collegio sindacale, attestante che e' stato dichiarato
l'intero  ammontare  delle passivita' e dei saldi attivi dei rapporti
bancari e finanziari esistenti al  31  dicembre  1994.  Nella  stessa
dichiarazione deve risultare l'entita' del prestito dei soci;
   h)  entro  novanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda i
soggetti interessati dovranno produrre l'impegno di  un  istituto  di
credito  alla concessione di un mutuo vincolato alle finalita' per le
quali si chiede il beneficio pubblico, revocabile soltanto in caso di
mancata concessione del contributo regionale;
   i)  dichiarazione  congiunta  del  legale  rappresentante  e   del
presidente  del collegio sindacale in cui si impegna l'ente a non far
richiesta  di  contributi  statali  o  comunitari   per   lo   stesso
intervento;
   l)  copia  del verbale del consiglio di amministrazione con cui si
approva  il  piano  di   risanamento   finanziario   e   si   propone
all'assemblea  dei  soci l'aumento di capitale sociale per un importo
pari a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6;
   m) presentazione di un piano di  risanamento  finanziario  teso  a
consentire,  in  un  periodo  massimo  di  tre  anni, il razionale ed
economico  utilizzo  delle  strutture  e  degli  impianti  aziendali,
nonche'  il  raggiungimento  di  economie  di  scala  anche  mediante
interventi di concentrazione o integrazione.
  2.  Prima  della  stipula  del  contratto  di  mutuo  deve   essere
presentata  inoltre copia del verbale dell'assemblea dei soci con cui
si approva l'aumento dei capitale sociale.