Art. 15. Passivita' onerose 1. I soggetti interessati devono presentare, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo al presidente della giunta regionale corredata da; a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto; b) copia dell'ultimo bilancio di esercizio con relazione e verbale di approvazione da parte dell'assemblea dei soci; c) certificato del tribunale in data non anteriore a tre mesi dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno esercizio dei propri diritti nonche' il nominativo del legale rappresentante; d) certificato di iscrizione al registro prefettizio; e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' attestante la composizione della compagine sociale; f) certificazione delle passivita' al 31 dicembre 1994 rilasciata dagli istituti bancari e finanziari; g) dichiarazione congiunta del legale rappresentante e del presidente del collegio sindacale, attestante che e' stato dichiarato l'intero ammontare delle passivita' e dei saldi attivi dei rapporti bancari e finanziari esistenti al 31 dicembre 1994. Nella stessa dichiarazione deve risultare l'entita' del prestito dei soci; h) entro novanta giorni dalla presentazione della domanda i soggetti interessati dovranno produrre l'impegno di un istituto di credito alla concessione di un mutuo vincolato alle finalita' per le quali si chiede il beneficio pubblico, revocabile soltanto in caso di mancata concessione del contributo regionale; i) dichiarazione congiunta del legale rappresentante e del presidente del collegio sindacale in cui si impegna l'ente a non far richiesta di contributi statali o comunitari per lo stesso intervento; l) copia del verbale del consiglio di amministrazione con cui si approva il piano di risanamento finanziario e si propone all'assemblea dei soci l'aumento di capitale sociale per un importo pari a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6; m) presentazione di un piano di risanamento finanziario teso a consentire, in un periodo massimo di tre anni, il razionale ed economico utilizzo delle strutture e degli impianti aziendali, nonche' il raggiungimento di economie di scala anche mediante interventi di concentrazione o integrazione. 2. Prima della stipula del contratto di mutuo deve essere presentata inoltre copia del verbale dell'assemblea dei soci con cui si approva l'aumento dei capitale sociale.