Art. 16. Priorita' 1. Sono ammessi a contributo in ordine di priorita': a) le cooperative e loro consorzi che, ad operazione di consolidamento conseguito, siano in grado di presentare un indice di struttura, pari al rapporto tra patrimonio netto aumentato dell'indebitamento di medio e lungo termine, compresi i prestiti dei soci della stessa natura temporale, fratto le attivita' immobilizzate nette non inferiore a 1. Per le cooperative zootecniche e lattiero-casearie non inferiore a 0.6; b) le cooperative e loro consorzi che partecipano a processi di acquisizione o fusione; c) le cooperative e loro consorzi che abbiano proceduto ad incorporazioni, mediante fusione, di altri organismi associativi. 2. La giunta regionale concede il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui quindicennali di importo non superiore a lire 2 miliardi, da contrarsi per il consolidamento delle passivita' con istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario. 3. Ai mutui di cui al comma 2 si applica il tasso di riferimento fissato per le operazioni di credito agrario di miglioramento con decreto del ministero del tesoro. 4. Il tasso agevolato a carico del mutuatario non puo' essere inferiore a quello stabilito dalla normativa statale vigente. 5. Il concorso regionale nel pagamento degli interessi di cui al comma 2 da contrarsi per il consolidamento delle passivita', e' pari alla differenza tra la rata semestrale o annuale calcolata a tasso di riferimento e quella calcolata a tasso agevolato, vigenti alla data di adozione del provvedimento di concessione. Il concorso e' erogato agli istituti in rate semestrali o annuali costanti e posticipate, alle scadenze fissate dai contratti di mutuo.