Art. 16.
                              Priorita'
 
  1. Sono ammessi a contributo in ordine di priorita':
   a)   le   cooperative  e  loro  consorzi  che,  ad  operazione  di
consolidamento conseguito, siano in grado di presentare un indice  di
struttura,   pari   al   rapporto   tra  patrimonio  netto  aumentato
dell'indebitamento di medio e lungo termine, compresi i prestiti  dei
soci della stessa natura temporale, fratto le attivita' immobilizzate
nette non inferiore a 1.
  Per  le cooperative zootecniche e lattiero-casearie non inferiore a
0.6;
   b) le cooperative e loro consorzi che partecipano  a  processi  di
acquisizione o fusione;
   c)  le  cooperative  e  loro  consorzi  che  abbiano  proceduto ad
incorporazioni, mediante fusione, di altri organismi associativi.
  2. La giunta regionale concede  il  concorso  nel  pagamento  degli
interessi  sui  mutui quindicennali di importo non superiore a lire 2
miliardi, da contrarsi per il  consolidamento  delle  passivita'  con
istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario.
  3.  Ai  mutui  di cui al comma 2 si applica il tasso di riferimento
fissato per le operazioni di credito  agrario  di  miglioramento  con
decreto del ministero del tesoro.
  4.  Il  tasso  agevolato  a  carico  del mutuatario non puo' essere
inferiore a quello stabilito dalla normativa statale vigente.
  5. Il concorso regionale nel pagamento degli interessi  di  cui  al
comma  2 da contrarsi per il consolidamento delle passivita', e' pari
alla differenza tra la rata semestrale o annuale calcolata a tasso di
riferimento e quella calcolata a tasso agevolato, vigenti  alla  data
di  adozione del provvedimento di concessione. Il concorso e' erogato
agli istituti in rate semestrali o annuali  costanti  e  posticipate,
alle scadenze fissate dai contratti di mutuo.