Art. 17. Fondo di rotazione per le passivita' onerose 1. Le anticipazioni concesse alle cooperative beneficiarie a valere sul fondo di rotazione, di cui all'articolo 17 della L.R. 30 maggio 1977, n. 21 che non sono state restituite come previsto dal contratto e per le quali sono in corso le procedure di recupero coattivo, sono trasformate in contributo a fondo perduto, a condizione che si proceda ad una capitalizzazione non inferiore al 30 per cento dell' ammontare dell'importo da restituire. Il contributo non e' cumulabile con quelli concessi ai sensi della L.R. 26 aprile 1990, n. 36. 2. Il beneficio di cui al comma 1 puo' essere esteso anche alle cooperative che, pur in regola con i pagamenti, ne facciano richiesta a condizione che si proceda ad una capitalizzazione non inferiore al 30 per cento dell'ammontare dell' importo da restituire. 3. Nei confronti delle cooperative di cui al comma 1, si interrompono tutte le procedure tese alla salvaguardia del credito. 4. L'ente di sviluppo agricolo e' autorizzato a trasformare i crediti derivanti dalla cessione degli impianti realizzati ai sensi degli articoli 16 e 35 della legge 910/1966 e della L.R. 31/1975, in partecipazione al capitale delle cooperative interessate a condizione che le stesse procedano ad una capitalizzazione di pari importo da parte degli altri soci.