Art. 17.
            Fondo di rotazione per le passivita' onerose
 
  1. Le anticipazioni concesse alle cooperative beneficiarie a valere
sul  fondo  di rotazione, di cui all'articolo 17 della L.R. 30 maggio
1977, n. 21 che non sono state restituite come previsto dal contratto
e per le quali sono in corso le procedure di recupero coattivo,  sono
trasformate  in  contributo  a  fondo  perduto,  a  condizione che si
proceda ad una capitalizzazione non inferiore al 30 per  cento  dell'
ammontare dell'importo da restituire.
  Il  contributo non e' cumulabile con quelli concessi ai sensi della
L.R. 26 aprile 1990, n. 36.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 puo'  essere  esteso  anche  alle
cooperative che, pur in regola con i pagamenti, ne facciano richiesta
a  condizione che si proceda ad una capitalizzazione non inferiore al
30 per cento dell'ammontare dell' importo da restituire.
  3.  Nei  confronti  delle  cooperative  di  cui  al  comma  1,   si
interrompono tutte le procedure tese alla salvaguardia del credito.
  4.  L'ente  di  sviluppo  agricolo  e'  autorizzato a trasformare i
crediti derivanti dalla cessione degli impianti realizzati  ai  sensi
degli  articoli 16 e 35 della legge 910/1966 e della L.R. 31/1975, in
partecipazione al capitale delle cooperative interessate a condizione
che le stesse procedano ad una capitalizzazione di  pari  importo  da
parte degli altri soci.