Art. 20. Efficacia delle norme 1. Gli effetti della presente legge decorreranno dal giorno in cui sara' espresso il parere positivo di compatibilita' da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato della Comunita' Europea. La giunta regionale ne dara' notizia con pubblicazione nel Bollettino ufficiale dalla Regione Marche. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche. Ancona, 13 aprile 1995 RECCHI