Art. 20.
                        Efficacia delle norme
 
  1. Gli effetti della presente legge decorreranno dal giorno in  cui
sara'  espresso  il  parere positivo di compatibilita' da parte della
Commissione europea, ai sensi degli articoli 92  e  93  del  Trattato
della Comunita' Europea.
  La   giunta  regionale  ne  dara'  notizia  con  pubblicazione  nel
Bollettino ufficiale dalla Regione Marche.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione;  e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Marche.
   Ancona, 13 aprile 1995
                               RECCHI