Art. 14.
                             Definizioni
 
  1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge si intendono:
   a)  per "numero di abitanti complessivi": il numero che si ottiene
dividendo per 60 il BOD5 (richiesta  biochimica  di  ossigeno)  dello
scarico  espresso  in  grammi/giorno.  Esso  deve essere stimato come
valore medio dei sessanta giorni in cui vengono registrate le massime
presenze annuali;
   b) per "acque bianche": le acque esclusivamente pluviali;
   c) per "acque nere": ogni scarico non costituito esclusivamente da
acque bianche;
   d)  per  "pubbliche  fognature  a  sistema  misto":  le  pubbliche
fognature che assieme alle acque  nere  convogliano  anche  le  acque
bianche;
   e)  per  "insediamenti  civili":  gli  insediamenti cosi' definiti
dall'art. 1-quarter della legge 690/1976, compresi  gli  insediamenti
nei quali vengono svolte esclusivamente attivita' commerciali.