Art. 14. Definizioni 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge si intendono: a) per "numero di abitanti complessivi": il numero che si ottiene dividendo per 60 il BOD5 (richiesta biochimica di ossigeno) dello scarico espresso in grammi/giorno. Esso deve essere stimato come valore medio dei sessanta giorni in cui vengono registrate le massime presenze annuali; b) per "acque bianche": le acque esclusivamente pluviali; c) per "acque nere": ogni scarico non costituito esclusivamente da acque bianche; d) per "pubbliche fognature a sistema misto": le pubbliche fognature che assieme alle acque nere convogliano anche le acque bianche; e) per "insediamenti civili": gli insediamenti cosi' definiti dall'art. 1-quarter della legge 690/1976, compresi gli insediamenti nei quali vengono svolte esclusivamente attivita' commerciali.