Art. 15.
      Classificazione degli scarichi delle pubbliche fognature
 
  1.  Gli  scarichi delle pubbliche fognature, ai fini della presente
legge, sono suddivisi nella classe A e nella classe B.
  2. Appartengono alla classe A gli scarichi di  pubbliche  fognature
convoglianti:
   a)  scarichi che derivano dall'uso esclusiva mente abitativo degli
edifici;
   b)  scarichi  di  insediamenti  di  qualsiasi   natura,   il   cui
sversamento  non  provoca  il  superamento  dei limiti indicati nella
tabella 2, allegata alla presente legge, da parte dello scarico della
pubblica fognatura, prima di qualsiasi trattamento depurativo.
  3. Appartengono alla classe B gli scarichi di  pubbliche  fognature
caratterizzati  da  parametri  che,  prima  di  qualsiasi trattamento
depurativo, non  rientrano  nei  limiti  indicati  nella  tabella  2,
allegata  alla  presente  legge. In tale ipotesi l'ente gestore della
pubblica fognatura accerta le cause del superamento di tali limiti ed
adotta  i  provvedimenti  necessari  alla  eliminazione  delle  cause
medesime entro il termine stabilito dalla provincia.