Art. 15. Classificazione degli scarichi delle pubbliche fognature 1. Gli scarichi delle pubbliche fognature, ai fini della presente legge, sono suddivisi nella classe A e nella classe B. 2. Appartengono alla classe A gli scarichi di pubbliche fognature convoglianti: a) scarichi che derivano dall'uso esclusiva mente abitativo degli edifici; b) scarichi di insediamenti di qualsiasi natura, il cui sversamento non provoca il superamento dei limiti indicati nella tabella 2, allegata alla presente legge, da parte dello scarico della pubblica fognatura, prima di qualsiasi trattamento depurativo. 3. Appartengono alla classe B gli scarichi di pubbliche fognature caratterizzati da parametri che, prima di qualsiasi trattamento depurativo, non rientrano nei limiti indicati nella tabella 2, allegata alla presente legge. In tale ipotesi l'ente gestore della pubblica fognatura accerta le cause del superamento di tali limiti ed adotta i provvedimenti necessari alla eliminazione delle cause medesime entro il termine stabilito dalla provincia.