Art. 16. Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature 1. Gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura, ai fini della presente legge, sono suddivisi nella classe C e nella classe D. 2. Appartengono alla classe C gli scarichi provenienti: a) dagli insediamenti adibiti esclusivamente ad uso abitativo; b) dagli insediamenti nei quali si svolgono attivita' di servizio o di commercio dai quali provengono scarichi dovuti esclusivamente all'uso abitativo degli edifici oppure derivanti esclusivamente da cucine, bagni, latrine o dalle attivita' di lavatura di stoviglie ed indumenti esplicate a servizio delle persone residenti, anche in via temporanea, nell'insediamento; c) dagli insediamenti nei quali si svolgono attivita' di servizio o di commercio od anche produttive, dai quali provengono scarichi caratterizzati da parametri che prima di qualsiasi trattamento depurativo, rientrano nei limiti indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge; d) dalle imprese agricole di cui alla lettera a) della deliberazione 8 maggio 1980 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento. 3. Appartengono alla classe D gli scarichi provenienti: a) dalle imprese agricole di cui alle lettere b), c) e d) della deliberazione 8 maggio 1980 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento; b) dagli allevamenti ittici di cui alla deliberazione 28 gennaio 1983 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento.