Art. 16.
      Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili
              che non recapitano in pubbliche fognature
 
  1.  Gli  scarichi  degli  insediamenti civili che non recapitano in
pubblica fognatura, ai fini  della  presente  legge,  sono  suddivisi
nella classe C e nella classe D.
   2. Appartengono alla classe C gli scarichi provenienti:
    a) dagli insediamenti adibiti esclusivamente ad uso abitativo;
   b)  dagli insediamenti nei quali si svolgono attivita' di servizio
o di commercio dai quali provengono  scarichi  dovuti  esclusivamente
all'uso  abitativo  degli  edifici oppure derivanti esclusivamente da
cucine, bagni, latrine o dalle attivita' di lavatura di stoviglie  ed
indumenti  esplicate a servizio delle persone residenti, anche in via
temporanea, nell'insediamento;
   c) dagli insediamenti nei quali si svolgono attivita' di  servizio
o  di  commercio  od  anche produttive, dai quali provengono scarichi
caratterizzati  da  parametri  che  prima  di  qualsiasi  trattamento
depurativo,  rientrano  nei  limiti indicati nella tabella 1 allegata
alla presente legge;
   d)   dalle   imprese   agricole  di  cui  alla  lettera  a)  della
deliberazione 8 maggio 1980 del  Comitato  Interministeriale  per  la
Tutela delle Acque dall'inquinamento.
  3. Appartengono alla classe D gli scarichi provenienti:
   a)  dalle  imprese  agricole di cui alle lettere b), c) e d) della
deliberazione 8 maggio 1980 del  Comitato  Interministeriale  per  la
Tutela delle Acque dall'Inquinamento;
   b)  dagli  allevamenti ittici di cui alla deliberazione 28 gennaio
1983  del  Comitato  Interministeriale  per  la  Tutela  delle  Acque
dall'Inquinamento.