Art. 17
                  Recapiti ammessi per gli scarichi
 
  1.  Gli  scarichi  di  cui  agli articoli 15 e 16 sono ammessi, nel
rispetto delle prescrizioni della presente legge, esclusivamente  nei
seguenti recapiti:
   a)  corsi  d'acqua naturali e artificiali, che non si immettano in
laghi; serbatoi o in reticoli carsici;
   b) acque di transizione;
   c) mare territoriale;
   d) suolo e strati superficiali del suolo, purche' il substrato non
sia soggetto a fenomeni carsici.