Art. 17 Recapiti ammessi per gli scarichi 1. Gli scarichi di cui agli articoli 15 e 16 sono ammessi, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, esclusivamente nei seguenti recapiti: a) corsi d'acqua naturali e artificiali, che non si immettano in laghi; serbatoi o in reticoli carsici; b) acque di transizione; c) mare territoriale; d) suolo e strati superficiali del suolo, purche' il substrato non sia soggetto a fenomeni carsici.