Art. 18
        Approvazione dei progetti di impianti di depurazione
 
  1. I progetti di  nuovi  impianti  di  depurazione  degli  scarichi
nonche'  i  progetti  di  modificazione  o  ampliamento  di  impianti
esistenti  sono   approvati   dalla   provincia   competente   previo
accertamento  della  conformita' degli interventi alle norme tecniche
di cui  all'allegato  4  della  deliberazione  4  febbraio  1977  del
Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento.
  2.  Per  gli  impianti  non  soggetti  alla  valutazione di impatto
ambientale di competenza regionale o statale, l'approvazione  di  cui
al   comma   1   tiene  preliminarmente  conto  della  compatibilita'
ambientale.