Art. 18 Approvazione dei progetti di impianti di depurazione 1. I progetti di nuovi impianti di depurazione degli scarichi nonche' i progetti di modificazione o ampliamento di impianti esistenti sono approvati dalla provincia competente previo accertamento della conformita' degli interventi alle norme tecniche di cui all'allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento. 2. Per gli impianti non soggetti alla valutazione di impatto ambientale di competenza regionale o statale, l'approvazione di cui al comma 1 tiene preliminarmente conto della compatibilita' ambientale.