Art. 19. Autorizzazione provvisoria e definitiva 1. Gli scarichi di cui agli articoli 15 e 16 sono autorizzati dalla provincia ai sensi dell'arti. 3 comma 1 lettere a) e b). 2. La domanda di autorizzazione provvisoria, relativa agli scarichi di cui agli articoli 15 e 16, e' corredata dall'indicazione della classe dell'insediamento o della pubblica fognatura, del numero degli abitanti complessivi serviti, del punto di recapito dello scarico, delle caratteristiche qualitative e quanitative dello scarico nonche' dal progetto dell'impianto di depurazione o del sistema di smaltimento previsto. 3. La domanda di autorizzazione provvisoria agli scarichi provenienti dagli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura e' presentata dai titolari degli scarichi stessi contestualmente alla richiesta di concessione edilizia relativa all'insediamento da cui proviene lo scarico. 4. Il rilascio del certificato di abitabilita' o di agibilita' di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994 n. 425 (regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilita', di collaudo statico e di iscrizione al catasto), e' subordinato al possesso dell'autorizzazione provvisoria allo scarico. 5. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, la provincia o il comune competente ai sensi dell'art. 3 rilascia l'autorizzazione provvisoria che stabilisce: a) i limiti di accettabilita' dello scarico; b) il termine per la messa a punto dell'impianto di depurazione; c) i limiti transitori che lo scarico deve rispettare durante il periodo di messa a punto dell'impianto medesimo e per un periodo comunque non superiore ad un anno, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 comma 3; d) la frequenza dei controlli. 6. Per gli insediamenti civili e per le pubbliche fognature la frequenza minima dei campionamenti e' fissata nei termini seguenti in funzione del numero di abitanti complessivi serviti: a) da 2.000 fino a 9.999 abitanti complessivi: 12 campioni nel primo anno; 4 campioni negli anni successivi, qualora nel primo anno l'acqua sia conforme alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. Se uno dei 4 campioni non e' conforme, nell'anno successivo devono essere prelevati 12 campioni; b) da 10.000 a 50.000 abitanti complessivi, 12 campioni; c) oltre 50.000 abitanti complessivi, 24 campioni. 7. L'autorizzazione definitiva e' rilasciata quando lo scarico rispetta i limiti di accettabilita' indicati nell'autorizzazione provvisoria. 8. L'autorizzazione e' trasmessa al richiedente, alla struttura provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, o qualora non ancora istituita, al Presidio Multizonale di Prevenzione, ed all'Unita' Sanitaria Locale competente per territorio. 9. La provincia competente al rilascio dell'autorizzazione puo' richiedere che il gestore dell'impianto di depurazione tenga il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalita' di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento. I quaderni sono conservati per un periodo di dieci anni e sono esibiti a qualunque richiesta della Provincia, o delle strutture tecniche di controllo di cui all'art. 5. 10. Qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attivita' di manutenzione, deve essere immediatamente comunicata alla Provincia competente al controllo e all'Autorita' Sanitaria Locale.