Art. 19.
               Autorizzazione provvisoria e definitiva
 
  1. Gli scarichi di cui agli articoli 15 e 16 sono autorizzati dalla
provincia ai sensi dell'arti. 3 comma 1 lettere a) e b).
  2. La domanda di autorizzazione provvisoria, relativa agli scarichi
di cui agli articoli 15 e 16,  e'  corredata  dall'indicazione  della
classe dell'insediamento o della pubblica fognatura, del numero degli
abitanti  complessivi  serviti,  del punto di recapito dello scarico,
delle caratteristiche qualitative e quanitative dello scarico nonche'
dal  progetto  dell'impianto  di  depurazione  o   del   sistema   di
smaltimento previsto.
  3.   La   domanda   di  autorizzazione  provvisoria  agli  scarichi
provenienti dagli insediamenti civili che non recapitano in  pubblica
fognatura   e'   presentata   dai   titolari  degli  scarichi  stessi
contestualmente  alla  richiesta  di  concessione  edilizia  relativa
all'insediamento da cui proviene lo scarico.
  4.  Il  rilascio del certificato di abitabilita' o di agibilita' di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22  aprile
1994  n.  425  (regolamento  recante  disciplina  dei procedimenti di
autorizzazione all'abitabilita', di collaudo statico e di  iscrizione
al   catasto),   e'   subordinato   al  possesso  dell'autorizzazione
provvisoria allo scarico.
   5. Entro centoventi  giorni  dalla  data  di  presentazione  della
domanda,  la  provincia  o  il comune competente ai sensi dell'art. 3
rilascia l'autorizzazione provvisoria che stabilisce:
   a) i limiti di accettabilita' dello scarico;
   b) il termine per la messa a punto dell'impianto di depurazione;
   c) i limiti transitori che lo scarico deve rispettare  durante  il
periodo  di  messa  a  punto  dell'impianto medesimo e per un periodo
comunque non superiore  ad  un  anno,  fatto  salvo  quanto  previsto
all'art.  15 comma 3;
   d) la frequenza dei controlli.
  6.  Per  gli  insediamenti  civili  e per le pubbliche fognature la
frequenza minima dei campionamenti e' fissata nei termini seguenti in
funzione del numero di abitanti complessivi serviti:
   a) da 2.000 fino a 9.999 abitanti  complessivi:  12  campioni  nel
primo  anno; 4 campioni negli anni successivi, qualora nel primo anno
l'acqua sia conforme alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
Se uno dei 4 campioni non e' conforme,  nell'anno  successivo  devono
essere prelevati 12 campioni;
   b) da 10.000 a 50.000 abitanti complessivi, 12 campioni;
   c) oltre 50.000 abitanti complessivi, 24 campioni.
  7.  L'autorizzazione  definitiva  e'  rilasciata  quando lo scarico
rispetta i  limiti  di  accettabilita'  indicati  nell'autorizzazione
provvisoria.
  8.  L'autorizzazione  e'  trasmessa  al richiedente, alla struttura
provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, o
qualora non ancora istituita, al Presidio Multizonale di Prevenzione,
ed all'Unita' Sanitaria Locale competente per territorio.
  9. La provincia competente  al  rilascio  dell'autorizzazione  puo'
richiedere  che  il  gestore  dell'impianto  di  depurazione tenga il
quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con
le modalita' di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977  del  Comitato
dei  Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento. I quaderni
sono conservati per un  periodo  di  dieci  anni  e  sono  esibiti  a
qualunque  richiesta  della  Provincia, o delle strutture tecniche di
controllo di cui all'art.  5.
  10. Qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli
impianti di depurazione, anche per attivita'  di  manutenzione,  deve
essere   immediatamente   comunicata  alla  Provincia  competente  al
controllo e all'Autorita' Sanitaria Locale.