Art. 20.
                     Revoca dell'autorizzazione
 
  1. Ove venga rilevata l'inosservanza delle  prescrizioni  contenute
nell'autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di scarichi,
la Provincia puo':
   a)  diffidare  il  titolare  dello  scarico, stabilendo un termine
entro il quale devono essere eliminate le irregolarita' riscontrate;
   b) sospendere l'autorizzazione, qualora il titolare dello  scarico
non abbia ottemperato a quanto contenuto nella diffida;
   c)  revocare  l'autorizzazione  in  caso  di  mancato rispetto dei
limiti e delle prescrizioni in essa contenute.