Art. 20. Revoca dell'autorizzazione 1. Ove venga rilevata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di scarichi, la Provincia puo': a) diffidare il titolare dello scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarita' riscontrate; b) sospendere l'autorizzazione, qualora il titolare dello scarico non abbia ottemperato a quanto contenuto nella diffida; c) revocare l'autorizzazione in caso di mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni in essa contenute.