Art. 21. Scarichi esenti dall'obbligo di autorizzazione 1. Sono esenti dall'obbligo dell'autorizzazione: a) gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche delle pubbliche fognature; b) gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche degli insediamenti civili. 2. I titolari degli scarichi di cui al comma 1 denunciano lo scarico alla Provincia che, in relazione alla natura dell'insediamento ed alle caratteristiche dello scarico stesso, comunica a titolare l'eventuale diversa qualifica ai fini dell'assoggettamento alla disciplina prevista nella presente legge per le acque nere. 3. Le fognature convoglianti acque bianche sono dotate di dispositivi idonei ad evitare fenomeni di inquinamento dei corpi idrici da parte delle acque di prima pioggia.