Art. 21.
           Scarichi esenti dall'obbligo di autorizzazione
 
  1. Sono esenti dall'obbligo dell'autorizzazione:
   a) gli scarichi costituiti esclusivamente da acque  bianche  delle
pubbliche fognature;
   b)  gli  scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche degli
insediamenti civili.
  2. I titolari degli scarichi  di  cui  al  comma  1  denunciano  lo
scarico    alla    Provincia    che,   in   relazione   alla   natura
dell'insediamento  ed  alle  caratteristiche  dello  scarico  stesso,
comunica   a   titolare   l'eventuale   diversa   qualifica  ai  fini
dell'assoggettamento alla disciplina prevista  nella  presente  legge
per le acque nere.
  3.   Le   fognature  convoglianti  acque  bianche  sono  dotate  di
dispositivi idonei ad evitare  fenomeni  di  inquinamento  dei  corpi
idrici da parte delle acque di prima pioggia.