Art. 25. Iscrizione di diritto al ruolo 1. In sede di prima applicazione della presente legge, a richiesta degli interessati, sono iscritti di diritto al ruolo di cui all'articolo 10, i sostituti, i dipendenti ed i collaboratori familiari di soggetti titolari di licenza di taxi o di autorizzazione al noleggio che possano attestare un anno di anzianita' di servizio. 2. Al fine di cui al comma 1, la qualita' di collaboratore familiare deve sussistere alla data di entrata in vigore della presente legge ed essere attestata da una dichiarazione rilasciata dal comune che ha concesso la licenza o l'autorizzazione.