Art. 25.
                   Iscrizione di diritto al ruolo
 
  1. In sede di prima applicazione della presente legge, a  richiesta
degli   interessati,  sono  iscritti  di  diritto  al  ruolo  di  cui
all'articolo  10,  i  sostituti,  i  dipendenti  ed  i  collaboratori
familiari di soggetti titolari di licenza di taxi o di autorizzazione
al noleggio che possano attestare un anno di anzianita' di servizio.
  2.  Al  fine  di  cui  al  comma  1,  la  qualita' di collaboratore
familiare deve sussistere  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge  ed  essere attestata da una dichiarazione rilasciata
dal comune che ha concesso la licenza o l'autorizzazione.