Art. 26.
                          Norma finanziaria
 
  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18, comma 2,  della  presente
legge  di  lire  200.000.000  limitatamente  all'anno  1996, si fara'
fronte mediante rifinanziamento  del  capitolo  n.  45792  denominato
"Contributi  una-tantum  per  il  miglioramento  delle  condizioni di
servizio di trasporto per i soggetti disabili  non  deambulanti"  del
bilancio  di  previsione  1996,  ai  sensi  della  legge  regionale 9
dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.
  2. Per il finanziamento da corrispondere alle province  delegatarie
per  il  rimborso  delle spese per l'esercizio della presente delega,
quantificato per l'anno 1996 in lire 70.000.000, si provvede mediante
utilizzo dei fondi gia' iscritti  al  capitolo  4100  "Fondo  per  il
finanziamento  delle  funzioni amministrative delegate alle Province"
del bilancio pluriennale 1995-1997.