Art. 26. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 18, comma 2, della presente legge di lire 200.000.000 limitatamente all'anno 1996, si fara' fronte mediante rifinanziamento del capitolo n. 45792 denominato "Contributi una-tantum per il miglioramento delle condizioni di servizio di trasporto per i soggetti disabili non deambulanti" del bilancio di previsione 1996, ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per il finanziamento da corrispondere alle province delegatarie per il rimborso delle spese per l'esercizio della presente delega, quantificato per l'anno 1996 in lire 70.000.000, si provvede mediante utilizzo dei fondi gia' iscritti al capitolo 4100 "Fondo per il finanziamento delle funzioni amministrative delegate alle Province" del bilancio pluriennale 1995-1997.