Art. 27.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
  1. La presente legge e' dichiarata urgente ai  sensi  dell'articolo
44  dello  Statuto  ed  entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale  della  Regione  del
Veneto.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione veneta.
   Venezia, 30 luglio 1996
                                GALAN