Art. 17.
                 Disposizioni concernenti il comando
                 presso l'Amministrazione regionale
 
  1. L'articolo 15 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e'
 abrogato.
  2.  Per  il  personale  dei ruoli dell'Amministrazione regionale si
applicano gli  articoli  56  e  seguenti  del  Testo  unico  per  gli
impiegati  civili  dello  Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  cosi'  come  sostituito
dall'articolo  34  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1077.