Art. 24.
                        Abrogazione di norme
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono  abrogate  le  seguenti   disposizioni   normative   concernenti
agevolazioni per viaggi del personale regionale:
   legge regionale 2 aprile 1955, n. 22;
   articolo 13 della legge regionale 18 luglio 1961, n. 14;
   articolo  9, secondo comma, della legge regionale 1 febbraio 1963,
n. 11;
   articolo 85 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.