Art. 31. Personale 1. Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale e le cui spese di funzionamento sono a carico del bilancio regionale non puo' essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali, secondo le tabelle di equiparazione adottate dai rispettivi organi di amministrazione, vistate dai componenti gli organi di revisione ed approvate dal presidente della Regione, su deliberazine della Giunta regionale. 2. L'eventuale differenza tra il maturato economico in godimento al 31 dicembre 1996 del suddetto personale e il trattamento economico spettante alla medesima data al personale regionale viene mantenuta quale assegno ad personam, riassorbibile con i futuri miglioramenti economici. 3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti da contrattazioni di settore non possono gravare sul contributo regiornale che deve esporre analiticamente la quota destinata al costo del personale. 4. L'applicabilita' di contratti di settore e/o integrativi e' subordinata al reperimento da parte degli enti di nuove e maggiori entrate non a carico del bilancio della Regione. 5. Nell'ambito degli enti di cui al comma 1 e' consentito, in deroga alle rispettive previsioni statutarie e regolamentari, l'attuazione della mobilita' volontaria per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La mobilita' si attua nell'ambito dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e per qualifiche corrispondenti o equiparabili, ferme restando le riserve di legge, nonche' le riserve dei posti al personale interno. La mobilita' e' disciplinata dal regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 1994, n. 716 e successive modificazioni.