Art. 32. B i l a n c i 1. I bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi ed i regolamenti di enti ed aziende regionali prima dell'approvazione da parte degli organi di tutela e vigilanza dovranno essere trasmessi all'assessorato regionale del bilancio e delle finanze per l'acquisizione del competente parere che dovra' essere espresso entro trenta giorni dalla data di ricevimento. Trascorso detto termine, il parere si intende reso favorevolmente. Resta fermo l'obbligo per l'assessorato di concludere l'iter istruttorio del parere. In caso di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazione - che possono essere effettuate una sola volta - il termine e' ridotto a dieci giorni che decorrono dalla data di ricevimento della risposta da parte degli enti e delle aziende regionali. 2. Le variazioni di bilancio effettuate da enti ed aziende regionali, discendenti da utilizzazione del fondo di riserva o da storni, sono immediatamente esecutive e devono essere trasmesse per conoscenza all'amministrazione vigilante, in uno al parere del collegio dei revisori. 3. L'istituto della perenzione amministrativa di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 12 della legge regionale 4 luglio 1977, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni non si applica agli enti ed aziende regionali. Parimenti, a decorrere dal 1997, non si applica alle aziende sanitarie ed alle aziende ospedaliere l'istituto della perenzione amministrativa di cui all'art. 30 della legge 18 aprile 1981, n. 69. 4. Gli enti ed aziende regionali per le richieste di pareri si avvalgono, per il tramite delle amministrazioni di tutela e vigilanza, degli uffici regionali. 5. I contributi per le spese di funzionamento di enti ed aziende regionali saranno erogati in due semestralita' anticipate. Nella erogazione della seconda semestralita' gli assessorati competenti dovranno tenere conto dell'avanzo di gestione utilizzabile accertato con il bilancio consuntivo dell'anno precedente. 6. La erogazione della seconda semestralita', da effettuarsi esclusivamente nell'anno di competenza, e' condizionata alla presentazione del conto consuntivo dell'anno precedente. Le somme non utilizzate per effetto dei precedenti commi costituiscono economie di bilancio.