Art. 11. Norma finanziaria 1. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo II della presente legge e' autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 400.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 5731 di nuova istituzione nel bilancio regionale, denominato "Contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi, tramite cooperative o consorzi di garanzia". 2. Per l'attuazione degli interventi di cui al Titolo III della presente legge e' autorizzata, altresi', per l'anno 1997, la spesa di lire 150.000.000 da iscrivere in termini di competenza e di cassa al cap. 9602 di nuova istituzione nel bilancio regionale denominato "Contributi in conto capitale per l'assistenza tecnica di piccole e medie imprese del commercio e dei servizi". 3. All'onere complessivo di lire 550.000.000 previsto ai precedenti commi si fa fronte come segue: a) quanto a lire 400.000.000 con pari riduzione, sia in termini di competenza che di cassa, dello stanziamento previsto al cap. 5730 del bilancio regionale 1997; b) quanto a lire 150.000.000 con quota della disponibilita' esistente sul fondo globale del cap. 9710 del bilancio di previsione 1997, elenco n. 5, numero ordine 5, allegato a detto bilancio. 4. La Giunta regionale - a norma del comma 2 dell'art. 28 della legge regionale di contabilita' 3 maggio 1978, n. 23 - e' autorizzata ad apportare al bilancio 1997 le conseguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa. 5. Per gli anni 1998 e successivi l'entita' della spesa sara' annualmente determinata con legge di bilancio a norma dell'art. 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Data a Perugia, addi' 3 aprile 1997 BRACALENTE