Art. 15. Sospensione e revoca dell'autorizzazione 1. La Provincia dispone la sospensione dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo per un periodo da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 6 mesi: a) qualora vengano esercitate attivita' difformi da quelle autorizzate; b) qualora non vengano rispettati i termini temporali per le licenze a carattere stagionale di cui al comma 5 dell'art. 5; c) qualora vengano accertate irregolarita' amministrative, ovvero gravi e ripetute violazioni alle norme previste dalla direttiva n. 90/314/CEE recepita con D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 e dalla direttiva 93/13/CEE recepita con l'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; d) qualora l'agenzia non provveda al reintegro del deposito cauzionale nei termini previsti; e) qualora l'agenzia non comunichi alla Provincia entro 5 giorni dalla cessazione per qualsiasi causa della attivita' del direttore tecnico indicato nell'autorizzazione provinciale, ovvero qualora non provveda alla sostituzione del direttore tecnico stesso entro il termine assegnato dalla Provincia; f) qualora venga accertato che l'attivita' dell'agenzia o dei suoi responsabili risulti pregiudizievole per l'immagine dell'offerta turistica regionale in conseguenza di gravi inadempimenti che investono i rapporti con operatori turistici a livello nazionale o internazionale. 2. La Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione: a) qualora, trascorso il periodo massimo di sospensione previsto al comma 1, l'agenzia non provveda all'eliminazione delle irregolarita' che hanno dato causa o non ottemperi alle disposizioni della Provincia, entro l'ulteriore termine assegnato dalla Provincia stessa a pena di revoca dell'autorizzazione; b) nel caso di condanna per reati connessi all'esercizio delle attivita' di agenzia di viaggio e turismo. 3. La Provincia dispone, altresi', la sospensione o la revoca della autorizzazione nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 16. 4. La Provincia dispone la decadenza dall'autorizzazione nei casi previsti dalla presente legge.