Art. 15.
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione
 
  1.   La   Provincia   dispone  la  sospensione  dell'autorizzazione
all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e  turismo  per
un periodo da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 6 mesi:
   a)   qualora  vengano  esercitate  attivita'  difformi  da  quelle
autorizzate;
   b) qualora non vengano  rispettati  i  termini  temporali  per  le
licenze a carattere stagionale di cui al comma 5 dell'art. 5;
   c)  qualora vengano accertate irregolarita' amministrative, ovvero
gravi e ripetute violazioni alle norme previste  dalla  direttiva  n.
90/314/CEE  recepita  con  D.Lgs.  17  marzo  1995,  n.  111  e dalla
direttiva 93/13/CEE recepita con l'art. 25  della  legge  6  febbraio
1996, n.  52;
   d)  qualora  l'agenzia  non  provveda  al  reintegro  del deposito
cauzionale nei termini previsti;
   e) qualora l'agenzia non comunichi alla Provincia entro  5  giorni
dalla  cessazione  per  qualsiasi causa della attivita' del direttore
tecnico indicato nell'autorizzazione provinciale, ovvero qualora  non
provveda  alla  sostituzione  del  direttore  tecnico stesso entro il
termine assegnato dalla Provincia;
   f) qualora venga accertato che l'attivita' dell'agenzia o dei suoi
responsabili  risulti  pregiudizievole  per  l'immagine  dell'offerta
turistica   regionale  in  conseguenza  di  gravi  inadempimenti  che
investono i rapporti con operatori turistici a  livello  nazionale  o
internazionale.
  2. La Provincia dispone la revoca dell'autorizzazione:
   a)  qualora,  trascorso il periodo massimo di sospensione previsto
al  comma  1,   l'agenzia   non   provveda   all'eliminazione   delle
irregolarita'  che hanno dato causa o non ottemperi alle disposizioni
della Provincia, entro l'ulteriore termine assegnato dalla  Provincia
stessa a pena di revoca dell'autorizzazione;
   b)  nel  caso  di  condanna per reati connessi all'esercizio delle
attivita' di agenzia di viaggio e turismo.
  3. La Provincia dispone, altresi', la sospensione o la revoca della
autorizzazione nel caso previsto dal comma 3 dell'art. 16.
  4. La Provincia dispone la decadenza dall'autorizzazione  nei  casi
previsti dalla presente legge.