Art. 16.
                       Sanzioni amministrative
 
  1.  Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale ove il fatto
costituisca  reato,  e'  soggetto  all'applicazione  della   sanzione
amministrativa   pecuniaria   nella  misura  da  L.  3.000.000  a  L.
18.000.000:
   a)  chiunque  intraprenda  e  svolga  in  forma  continuativa   od
occasionale,  le  attivita'  di cui all'art. 2 senza aver ottenuto la
preventiva autorizzazione;
   b) chiunque svolga attivita' diverse da quelle autorizzate;
   c) le associazioni di cui all'art. 13 che effettuino attivita'  in
modo  difforme da quella prevista dalla presente legge, e a favore di
non associati.
  2. Sono soggetti all'applicazione della sanzione da L. 1.500.000  a
L. 3.000.000:
   a)  chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto
con le  norme  contenute  nella  presente  legge  o  non  rispetta  i
contenuti  dei  propri  programmi  nell'esecuzione  dei  contratti di
viaggio;
   b) i fornitori o loro rappresentanti dei pacchetti turistici o dei
singoli servizi turistici che diffondano i programmi  ed  opuscoli  o
sottoscrivano  contratti in violazione delle disposizioni di cui alla
direttiva 93/13/CEE del Consiglio recepita ed  attuata  con  legge  6
febbraio  1996,  n. 52, concernente le clausole abusive nei contratti
stipulati con i consumatori.
  3. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1 lett.  b)
e  al  comma 2, la autorizzazione provinciale puo' essere sospesa per
un periodo da un minimo di 7  giorni  ad  un  massimo  di  6  mesi  e
successivamente revocata.
  4. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente
legge   regionale   e'   presentato  alla  Provincia  competente  per
territorio, alla  quale  sono  devoluti  i  proventi  delle  sanzioni
amministrative dalla Provincia stessa erogate.