Art. 16. Sanzioni amministrative 1. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale ove il fatto costituisca reato, e' soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da L. 3.000.000 a L. 18.000.000: a) chiunque intraprenda e svolga in forma continuativa od occasionale, le attivita' di cui all'art. 2 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione; b) chiunque svolga attivita' diverse da quelle autorizzate; c) le associazioni di cui all'art. 13 che effettuino attivita' in modo difforme da quella prevista dalla presente legge, e a favore di non associati. 2. Sono soggetti all'applicazione della sanzione da L. 1.500.000 a L. 3.000.000: a) chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme contenute nella presente legge o non rispetta i contenuti dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio; b) i fornitori o loro rappresentanti dei pacchetti turistici o dei singoli servizi turistici che diffondano i programmi ed opuscoli o sottoscrivano contratti in violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio recepita ed attuata con legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. 3. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1 lett. b) e al comma 2, la autorizzazione provinciale puo' essere sospesa per un periodo da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 6 mesi e successivamente revocata. 4. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale e' presentato alla Provincia competente per territorio, alla quale sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative dalla Provincia stessa erogate.