Art. 10.
                Regime delle denunce e delle domande
 
  1. Alle denunce ed alle domande disciplinate dalla  presente  legge
si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n.  300,  con  esclusione
delle tabelle allegate, e del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 384.