Art. 11.
                               Pareri
 
  1. Qualora nei procedimenti disciplinati dalla presente legge debba
essere  obbligatoriamente  sentito  un organo consultivo, questo deve
emettere  il  proprio  parere  entro   il   termine   prefissato   da
disposizioni  di  legge  o  di  regolamento o, in mancanza, non oltre
novanta giorni dal ricevimento della richiesta.
  2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato
il  parere  o  senza  che l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, l'amministrazione richiedente procede  indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
  3.  Nel  caso  in  cui  l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta alla natura  dell'affare,
di  rispettare  il  termine  generale di cui al comma 1, quest'ultimo
ricomincia a  decorrere,  per  una  sola  volta,  dal  momento  della
ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti
richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.