Art. 19.
            Conferenza di servizi e accordi di programma
 
  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge,  su  iniziativa  del Presidente della Regione, giusta delibera
della Giunta regionale, e' indetta apposita Conferenza di servizi cui
partecipano la Regione, i Provveditori agli studi della  Regione,  il
Sovrintendente   scolastico   regionale,  il  Direttore  dell'Ufficio
regionale del lavoro, il Direttore dell'Agenzia di  cui  all'art.  24
della  legge  28  febbraio  1987,  n. 56, il rappresentante regionale
dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, nonche' i rappresentanti  di  altre
Amministrazioni pubbliche interessate, al fine di acquisire opportune
intese o assensi per assicurare il coordinamento dei mezzi finanziari
e   delle   risorse   strumentali   in   materia  di  riabilitazione,
integrazione sociale nella scuola, nella formazione  professionale  e
nel  lavoro  dei  portatori  di  handicap,  tenendo  conto  di quanto
indicato in materia di dotazione organica nell'art. 23, comma 1.
  2 La Conferenza di servizi di cui al comma 1 definisce le modalita'
per la stipula di  "accordi  di  programma"  a  livello  territoriale
subregionale  fra  Provveditorati  agli  studi, Distretti scolastici,
USL, Uffici provinciali  del  lavoro,  Sezioni  circoscrizionali  per
l'impiego, enti locali, per la realizzazione del programma annuale di
cui  all'art.    18, assicurando prestazioni uniformi nell'ambito del
territorio.
  3.  A  firma  congiunta  dei partecipanti alla Conferenza di cui al
comma 1, nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  possono  essere
emanate,   alle   strutture  territoriali  interessate,  direttive  e
modalita' organizzative in attuazione delle iniziative  concordate  e
per la stipula degli accordi di programma.
  4. Possono, altresi', essere concordate dagli stessi sottoscrittori
verifiche   congiunte   sull'attuazione   degli   interventi  oggetto
dell'accordo.