Art. 21.
                 Ufficio di segreteria del Comitato
 
  1. Il Comitato di coordinamento interistituzionale di cui  all'art.
20 si avvale di un Ufficio di segreteria, con l'utilizzo di personale
all'uopo  incaricato  dal  Presidente della Regione, istituito con le
modalita' previste dalla legge di organizzazione degli uffici.