Art. 22.
                  Consulta regionale per la tutela
               dei diritti della persona handicappata
 
  1. E' istituita la Consulta regionale per  la  tutela  dei  diritti
della persona handicappata.
  2.  Entro  sei  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Consiglio regionale, su proposta della  Giunta,  adotta  un
regolamento  per  disciplinare  la  composizione,  il  funzionamento,
l'organizzazione interna e la durata in carica dei  componenti  della
Consulta.
  3.  La  Consulta  deve prevedere le rappresentanze dei portatori di
handicap e delle loro famiglie nonche'  quelle  delle  organizzazioni
impegnate  nell'integrazione sociale e nella tutela dei diritti degli
emarginati e dei disabili.
   4. La  Consulta  formula  pareri  in  merito  alla  redazione  del
programma annuale di cui all'art. 18 e vigila sull'applicazione della
normativa   regionale  concernente  l'handicap,  proponendo  altresi'
provvedimenti necessari a renderla piu' efficace o a soddisfare nuove
esigenze.
  5. La Consulta formula, inoltre, pareri, per quanto di  competenza,
sulla normativa regionale in materia di servizi sociali e sanitari e,
in  particolare,  collabora  con  il Comitato di coordinamento di cui
all'art. 20.
  6.  Alla Consulta regionale spettano altresi' i compiti di verifica
e controllo, per la materia di competenza, sulla gestione dei servizi
sanitari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come  modificato  dall'art.  15  del  decreto  legislativo  7
dicembre 1993, n. 517.