Art. 41.
       Assunzioni temporanee presso gli enti locali. Priorita'
 
  1.  Le sezioni circoscrizionali per l'impiego della Regione avviano
al lavoro manodopera sulla base delle richieste degli enti locali  da
utilizzare  per assunzioni temporanee non superiori a novanta giorni,
osservando  la   priorita',   qualora   espressamente   richiesta   e
manifestata  dall'ente  locale richiedente, della minore distanza tra
il luogo di svolgimento dell'attivita' e la residenza del lavoratore.