Art. 41. Assunzioni temporanee presso gli enti locali. Priorita' 1. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego della Regione avviano al lavoro manodopera sulla base delle richieste degli enti locali da utilizzare per assunzioni temporanee non superiori a novanta giorni, osservando la priorita', qualora espressamente richiesta e manifestata dall'ente locale richiedente, della minore distanza tra il luogo di svolgimento dell'attivita' e la residenza del lavoratore.