Art. 42.
          Personale straordinario dei consorzi autostradali
 
  1.  Per  far  fronte  alle  esigenze  stagionali   di   particolare
incremento  del flusso dei veicoli, i consorzi autostradali siciliani
sono autorizzati, in deroga all'articolo 6 delle  legge  regionale  7
maggio  1958,  n.    14,  a  procedere  all'assunzione  di  personale
straordinario per un  periodo  non  superiore  a  tre  mesi,  con  le
modalita' ed i criteri stabiliti dalla normativa statale in materia.