Art. 42. Personale straordinario dei consorzi autostradali 1. Per far fronte alle esigenze stagionali di particolare incremento del flusso dei veicoli, i consorzi autostradali siciliani sono autorizzati, in deroga all'articolo 6 delle legge regionale 7 maggio 1958, n. 14, a procedere all'assunzione di personale straordinario per un periodo non superiore a tre mesi, con le modalita' ed i criteri stabiliti dalla normativa statale in materia.