Art. 43. Personale dei consorzi agrari 1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, e successive integrazioni e modificazioni, sono estese al personale dei consorzi agrari che cessera' dal servizio in relazione alla chiusura definitiva dell'attivita' o di settori di attivita'. 2. I requisiti previsti all'articolo 12 della suddetta legge n. 36 del 1991 debbono intendersi riferiti alla data di chiusura delle attivita'. 3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1997, la spesa di lire 1.000 milioni cui si provvede con la riduzione di pari importo della spesa del capitolo 55937 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso. 4. La spesa ricadente negli esercizi finanziari successivi, valutata in lire 1.000 milioni annui, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 2001.