Art. 43.
                    Personale dei consorzi agrari
 
  1.  Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 23
maggio 1991, n. 36, e successive integrazioni e  modificazioni,  sono
estese  al personale dei consorzi agrari che cessera' dal servizio in
relazione alla chiusura definitiva dell'attivita'  o  di  settori  di
attivita'.
  2. I requisiti previsti all'articolo 12 della suddetta legge n.  36
del  1991  debbono  intendersi  riferiti  alla data di chiusura delle
attivita'.
  3. Per le finalita'  del  presente  articolo  e'  autorizzata,  per
l'esercizio  finanziario  1997, la spesa di lire 1.000 milioni cui si
provvede con la riduzione di pari importo della  spesa  del  capitolo
55937 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso.
  4.   La  spesa  ricadente  negli  esercizi  finanziari  successivi,
valutata in lire 1.000 milioni annui, trova  riscontro  nel  bilancio
pluriennale della Regione, codice 2001.