Art. 45.
           Modifica dell'articolo 12 della legge regionale
                        11 maggio 1993, n. 15
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 12  della  legge  regionale  11  maggio
1993,  n.  15,  dopo le parole "da tali Enti" aggiungere "nonche' per
gli altri fini istituzionali degli Enti stessi".
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' alle somme
sino ad oggi trasferite e non ancora utilizzate dagli enti stessi.