Art. 45. Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, dopo le parole "da tali Enti" aggiungere "nonche' per gli altri fini istituzionali degli Enti stessi". 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresi' alle somme sino ad oggi trasferite e non ancora utilizzate dagli enti stessi.