Art. 47.
             Nuove competenze delle Ragionerie centrali
 
  1.  Ai  fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione
dei procedimenti amministrativi, a decorrere dal 1  ottobre  1997  la
predisposizione  dei  provvedimenti  di variazione al bilancio per la
reiscrizione  dei  residui  passivi  perenti  e  dei  nulla  osta  al
pagamento  dei  residui medesimi ai sensi dell'articolo 6 della legge
regionale 28 dicembre 1979, n. 256 viene attribuita in aggiunta  alle
competenze  ed  alle  funzioni attualmente esercitate in applicazione
delle disposizioni in vigore alle singole ragionerie centrali  presso
gli assessorati regionali.
  2. I provvedimenti di variazione al bilancio ed i nulla-osta di cui
al  comma  1  possono  essere  a  firma di un delegato dell'assessore
regionale per il bilancio e le finanze.