Art. 47. Nuove competenze delle Ragionerie centrali 1. Ai fini dell'accelerazione della spesa e della semplificazione dei procedimenti amministrativi, a decorrere dal 1 ottobre 1997 la predisposizione dei provvedimenti di variazione al bilancio per la reiscrizione dei residui passivi perenti e dei nulla osta al pagamento dei residui medesimi ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256 viene attribuita in aggiunta alle competenze ed alle funzioni attualmente esercitate in applicazione delle disposizioni in vigore alle singole ragionerie centrali presso gli assessorati regionali. 2. I provvedimenti di variazione al bilancio ed i nulla-osta di cui al comma 1 possono essere a firma di un delegato dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze.