Art. 48. Mutui edilizia abitativa per gli emigrati 1. Per le finalita' previste dall'articolo 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche e' autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1997, 1998 e 1999.