Art. 48.
              Mutui edilizia abitativa per gli emigrati
 
  1. Per le finalita' previste dall'articolo 14 della legge regionale
4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche e' autorizzato il  limite
di impegno ventennale di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi
finanziari 1997, 1998 e 1999.