Art. 50.
                        Controllo comunitario
 
  1. I singoli aiuti  previsti  dalla  presente  legge  si  intendono
subordinati  al  rispetto  delle  vigenti  normative  comunitarie  in
materia di aiuti di Stato, nonche' alla definizione  delle  procedure
di  cui  all'articolo  93,  paragrafi  2 e 3, del Trattato istitutivo
dell'Unione europea.